Come si cancella un’ipoteca giudiziale su un immobile




Oggi parliamo di ipoteca giudiziale e in particolare di come la si cancella.

L’ipoteca giudiziale è disposta dal Giudice a tutela di un creditore insoddisfatto all’esito di un procedimento culminato in una sentenza o decreto ingiuntivo, costituenti i titoli giudiziari in virtù dei quali si può iscrivere ipoteca.

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Poichè l’ipoteca giudiziale (come del resto ogni altro tipo di ipoteca)  è a garanzia di un credito, l’estinzione di quest’ultimo comporterà l’estinzione dell’ipoteca.

Può però verificarsi che estinzione e cancellazione non coincidano di modo che l’ipoteca pur essendo estinta, formalmente permane iscritta sul bene .

E’ quindi interesse del debitore procedere a richiederne la sua cancellazione.




La cancellazione dell’ipoteca giudiziale può compiersi  solo su istanza di parte, in seguito al verificarsi di una di questi presupposti:

  • estinzione dell’obbligazione garantita
  • perimento del bene ipotecato
  • rinuncia espressa in forma scritta del creditore
  • vendita forzata della cosa ipotecata
Nel caso in cui si verifichi una di queste ipotesi, occorrerà però essere in possesso di un titolo idoneo alla cancellazione:
  1. atto notarile nelle forme di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, nel quale il creditore dichiara la rinuncia all’ipoteca per estinzione dell’obbligazione garantita o di transazione;
  2. sentenza o provvedimento passato in giudicato, con i quali il giudice ordina la cancellazione dell’ipoteca. Viene autorizzata la cancellazione a seguito di estinzione dell’obbligazione garantita, di transazione, di perimento del bene ipotecato, di rinuncia espressa in forma scritta del creditore e di vendita forzata della cosa ipotecata.




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