Cos’è la separazione con addebito
Già in un passato post ho parlato su come intraprendere una separazione tra coniugi (per leggerlo clicca qui).
Oggi invece parliamo della separazione con addebito.
L’addebito consiste sostanzialmente nella dichiarazione giudiziale a seguito di sentenza con la quale viene consacrato che la fine dell’unione coniugale è stata determinata dalla condotta di uno dei due coniugi tenuta in violazione del doveri scaturenti dal matrimonio previsti dall’art. 143 codice civile.
Tali sono il dovere di:
– di fedeltà;
– coabitazione;
– assistenza morale e materiale;
– collaborazione nell’interesse della famiglia.
Come detto la separazione con addebito può essere ottenuta solo a seguito di sentenza pronunciata dal giudice.
Ciò significa che non può dunque essere il frutto di un accordo di separazione consensuale.
Ai fini della pronuncia di addebito indispensabile è che il comportamento contestato sia precedente alla svolta domanda di separazione dovendo costituire il presupposto (causa- effetto) della domanda stessa.
In buon sostanza la condotta addebitata al coniuge deve costituire l’antecedente necessario che ha determinato l’intollerabilità della convivenza.
Va da sè che il comportamento di ciascuno dei coniugi deve essere valutato in raffronto con quello dell’altro, al fine di verificare se esistono cause scatenanti alla base della condotta del coniuge al quale viene chiesto l’addebito della separazione.
Le conseguenze della pronuncia di addebito sostanzialmente di natura patrimoniale, sono le seguenti:
-la condanna alle spese legali del giudizio,
-la perdita del diritto all’assegno di mantenimento
-la perdita dei diritti successori verso il coniuge al quale non sia addebitata la separazione.
A questo punto la scelta sul se intraprendere una separazione consensuale (sicuramente meno traumatica) o una separazione giudiziale rappresenta una decisione che merita un’attenta ponderazione tenuto conto che ogni singola situazione si connota per la propria singolarità.
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