Quando ricorre l’omicidio colposo stradale
Come è ormai noto con la legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto l’art. 589 bis del codice penale, è stata prevista nel nostro ordinamento la fattispecie penale dell’omicidio stradale colposo, ravvisabile qualora dalla conduzione di un veicolo derivi la morte di una o più persone.
Continuando nella disamina di fattispecie collegate a violazioni del codice della strada (vedi il mio precedente post sul trasporto in moto di minori clicca qui) in questo post è mia intenzione riepilogare sommariamente i tratti salienti della nuova ipotesi delittuosa.
Incominciamo subito con il dire che l’omicidio stradale colposo si svolge su tre diversi percorsi.
Il primo contempla l’ipotesi, che si può definire base, della morte della vittima in conseguenza della sola violazione delle norme del Codice della Strada. In tale caso la pena detentiva va da un minimo di 2 anni ad un massimo 7 anni. L’arresto è facoltativo.
Il secondo prevede il caso più grave della morte cagionata da chi era alla guida di un veicolo sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con tasso alcolemico superiore a 1,5 mg. per litro). Qui la pena detentiva va da un minimo di 8 anni a un massimo di 12 anni. L’arresto è obbligatorio.
Il terzo contempla invece il caso in cui il conducente versi in uno stato di ebbrezza più lieve (con tasso alcolemico superiore a 0,8 mg. per litro) o abbia cagionato l’incidente a seguito di condotte di guida pericolose (ad esempio eccesso di velocità in centri urbani superiore di 70 km. rispetto al limite o di 50 km. su strade extraurbane, oppure guida contromano, sorpasso, ecc.). In tale caso la pena detentiva va a un minimo di 5 ad un massimo di 10 anni. L’arresto è facoltativo.
Nel caso di conducente professionale o di mezzi pesanti, in stato di ebbrezza alcolica superiore a 0,8 mg. per litro ma inferiore a 1,5 mg. per litro, la pena detentiva prevista va da un minimo di 8 anni a un massimo di 12. L’arresto è obbligatorio.
Qualora poi, ed è questa l’ipotesi dell’omicidio stradale plurimo, dalla condotta del conducente sia derivata la morte di più persone o la morte di una con lesioni anche lievi di altra o più persone la pena detentiva è elevata fino al massimo di 18 anni. In tale caso l’arresto può essere obbligatorio o facoltativo a seconda delle violazioni riscontrate.
Quando il conducente si sia dato alla fuga è consentito l’arresto e la pena detentiva è aumentata da un minimo di 1/3 a un massimo di 2/3 e non potrà mai essere inferiore a 5 anni nel caso di omicidio e a 3 anni per lesioni.
La pena è ridotta fino alla metà quando l’incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.
I termini di prescrizione sono raddoppiati.
Nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) è prevista la revoca automatica della patente, che potrà essere conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi meno grave di violazione delle norme del C.d.S.) e 15 anni (nell’ipotesi intermedia e più grave).
Termini che sono notevolmente aumentati (fino a raggiungere un massimo di 30 anni dopo la revoca della patente) nel caso di fuga del conducente.
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