Cos’è il franchising
In questo breve post spiego cos’è un contratto di franchising.
Il fenomeno della distribuzione commerciale, inteso quale anello di congiunzione tra la produzione industriale e il collocamento di prodotti o servizi presso il consumatore, ha dato vita, soprattutto in tempi recenti, a nuovi meccanismi di commercializzazione, i quali costituiscono una sorta di adeguamento evolutivo di istituti già esistenti nel nostro ordinamento giuridico alle nuove e mutevoli esigenze del mercato (su questo argomento vedi un mio precedente post. CLICCA QUI)
L’esigenza sempre più avvertita dalla moderna industria di realizzare un decentramento dell’originario assetto organizzativo, rendendosi così attuabile una migliore distribuzione capillare dei prodotti e, nel contempo, il raggiungimento da parte dello stesso produttore oltre che dei benefici connessi ad una più stabile presenza nel mercato anche dei vantaggi legati alla programmazione della quantità di beni da produrre, ha così dato luogo alla progressiva affermazione di nuove tipologia contrattuali, tra le quali va senza dubbio annoverato il franchising.
Ricorrendo al franchising, il produttore può realizzare una vendita con propri segni distintivi mediante il complesso delle imprese dei franchisees, sui quali gravano tutti gli oneri relativi alla installazione e gestione dell’azienda; oneri che trovano una contropartita nell’attribuzione al singolo franchisee della possibilità di entrare a far parte di una rete distributiva ormai collaudata, eliminando così i rischi normalmente insiti dell’avviamento di un’impresa autonoma.
Ciò comporta, in altri termini, un’erosione progressiva dei poteri del rivenditore, al quale viene sottratta una parte considerevole della sua naturale autonomia di gestione con la conseguenza che egli, di regola, si vede limitata dal produttore, la possibilità di agire in concorrenza, di organizzare autonomamente l’azienda, di predisporre una propria attività di promozione e una propria strategia di mercato, in cambio della partecipazione a vantaggi economici derivanti dall’utilizzazione del nome e dell’immagine aziendale di una grande impresa con posizione già consolidata nel mercato.
E’ dunque in considerazione di tali fattori che si comprende il perchè del successo incontrato anche nel nostro paese, soprattutto in tempi recenti (e testimonianza ne è la recente legge sulla affiliazione commerciale), da tale nuovo sistema di distribuzione commerciale, il quale si contrappone, sotto l’aspetto collaborativo, maggiormente intenso e meno occasionale, agli originari ed ormai standardizzati contratti di collaborazione tra produttore ed intermediario.
Se infatti, da un lato, come si è visto, il produttore può ottenere in questo modo, avvalendosi dei vari centri indipendenti ed autonomi costituenti la sua rete distributiva, un decentramento delle attività relative all’inserimento nel mercato di un prodotto o alla distribuzione di determinati servizi con conseguente passaggio sul distributore stesso dei costi e dei rischi ad esse inerenti, oltre che un costante controllo sul suo operato, dall’altro il rivenditore viene invece a godere dei benefici derivanti dall’utilizzazione del marchio, dell’insegna, dall’acquisizione di conoscenza tecniche, dal conseguimento di un’adeguata assistenza nella presentazione delle merci e, quindi, detto altrimenti, dei vantaggi derivanti dalla posizione di privilegio attribuitagli nella commercializzazione dei beni prodotti dal franchisor.
Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
Essa deve rivestire obbligatoriamente la forma scritta, a pena di nullità e deve espressamente prevedere i seguenti elementi essenziali:
1) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;
2) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
3) l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
4) la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato;
5) le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato;
6) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
7) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.
- per una disamina del franchising nell’esperienza italiana vai al precedente post (clicca qui)
- contributo offerto da www.contrattodiagenzia.com
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