L’influencer quale agente di commercio
Una domanda che molto spesso mi viene rivolta è se l’influencer può considerarsi un agente di commercio a tutti gli effetti.
La risposta è strettamente collegata al tipo di attività svolta dall’influencer. Occorre in buona sostanza stabilire se il suo intervento si sia concretizzato nel promuovere in via stabile e continuativa prodotti di un’azienda online.
Una recentissima sentenza di merito afferma che lo svolgimento di un’attività in tal senso, anche se rivolta on line ad un numero imprecisato di persone costituita dai followers, deve considerarsi parificata a quella dell’agente di commercio. Da ciò ne consegue l’applicabilità all’influencer delle guarentigie previste per la figura dell’agente di commercio (pagamento provvigioni, indennità di fine rapporto, ecc.), ivi compreso quelle di cui agli AEC.
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