Pillole di diritto – Il contratto di agenzia – Scheda n. 1 – L’agente di commercio
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1) Chi è l’agente di commercio?
E’ chi promuove la conclusione di affari per conto della preponente (art. 1742 c.c.).
La sua attività consiste principalmente nel vendere beni o servizi prodotti o commercializzati dalla propria mandante.
Si tratta di un’attività che deve essere svolta in forma stabile.
2) Cosa si intende per stabilità?
Si intende un’attività non limitata ad un singolo affare ma ad una pluralità di affari.
In ciò la principale differenza tra agente di commercio e procacciatore di affari.
3) L’agente di commercio deve necessariamente essere una persona fisica?
No.
Il contratto di agenzia può essere concluso anche con un’agente avente forma societaria (SNC, SAS, SRL, ecc.)
4) L’agente di commercio deve avere necessariamente un’organizzazione imprenditoriale?
No.
Il fatto che l’agente non sia dotato, per lo svolgimento della propria attività, di una stabile organizzazione di mezzi o di lavoro altrui non incide sulla sua qualifica.
Anche l’agente senza lavoratori alle sue dipendenze e senza investimento di capitali, il quale realizzi un’attività promozionale fondata sulla propria opera personale, e quindi senza una vera a propria organizzazione, ben può essere considerato un imprenditore, anche se piccolo.
5) L’agente equivale ad un mediatore?
No.
Mediatore (art. 1754) è chi si interpone tra due parti per la conclusione di un affare.
Tipico il caso del mediatore immobiliare.
L’agente di commercio invece opera per conto di una sola delle parti (il c.d. preponente).
6) L’agente di commercio può essere parificato ad un lavoratore dipendente?
No.
Si tratta di due figure tra loro distinte.
Il prevalente carattere autonomistico cui risulta improntata l’attività dell’agente di commercio ( e dal quale consegue la sua stessa individuazione quale imprenditore commerciale) costituisce, il criterio guida sul quale si fonda la distinzione tra agenzia e lavoro subordinato, dove la prestazione di energie lavorative si attua in un regime di subordinazione nell’ambito di un’organizzazione il cui rischio e risultato ricadono esclusivamente in capo al datore di lavoro.
L’agente di commercio non è pertanto assoggettato ai poteri direttivi del datore di lavoro nè tantomeno ad osservare una orario di lavoro.
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a cura di:
Avv. Augusto Baldassari – Corso della Repubblica n. 19 – 47121 Forlì – Tel. 0543 / 30680
email: postmaster@augustobaldassari.it
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