Fornitura idrica e consumi eccessivi



La tematica dei consumi eccessivi ed anomali attinenti una pubblica fornitura di gas, acqua, energia elettrica è sempre attuale, come confermato da una recente pronuncia della Cassazione (n. 836/2021).
Questo il caso.
Tra un condominio e la società fornitrice veniva concluso un contratto di fornitura idrica.
Successivamente la società rilevava consumi anomali molto elevati rispetto al consumo idrico abituale, e ne dava comunicazione al condominio.
La società somministrante emetteva quindi le relative fatture, che non venivano pagate, e dopo averne sollecitato invano il pagamento, provvedeva al distacco definitivo del contatore senza alcuna comunicazione al condominio, mantenendo l’erogazione del servizio con nuovo contatore.

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A seguito di ricorso per ingiunzione il tribunale adito di Palermo emetteva decreto ingiuntivo nei confronti del condominio per le fatture impagate relative al primo contatore poi distaccato.
Il condominio proponeva opposizione sostenendo l’abnormità dei consumi idrici addebitati come comprovato dal mutamento fra i consumi abituali e quelli registrati nelle bollette oggetto di ingiunzione.
Il tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
In egual senso si orientava la corte appello adita rigettando l’interposto gravame.


Avverso la sentenza di appello veniva proposto ricorso per cassazione.
Richiamando una precedente giurisprudenza la S.C. osservava che in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di “vicinanza della prova” spetta all’utente contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, e dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato.

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Incombe invece sul gestore dimostrare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l’utente è tenuto a provare che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi e altresì che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell’adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.

           

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