Eccesso di velocità: verifica periodica sul funzionamento dell’apparecchio di rilevazione



Con una recentissima sentenza (26.1.2021, n. 1608) la Cassazione è nuovamente intervenuta sulla tematica della verifica periodica dell’apparecchio di rilevazione.
Questo il caso.
Il Tribunale di La Spezia, con sentenza pubblicata in data 8 novembre 2016, rigettava l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di La Spezia n. 428 del 2015, con la quale era stata respinta l’opposizione avverso ordinanza-ingiunzione emessa sulla base di verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 C.d.S..

Confermando la decisione del Giudice di Pace il Tribunale osservava avere la Pubblica amministrazione dimostrato il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, producendo la dichiarazione, proveniente dalla società costruttrice,  della verifica e taratura effettuate poco tempo prima dell’infrazione (in data 9 giugno 2014), e che non era previsto che l’intervento periodico di verifica della funzionalità e taratura fosse eseguito da soggetto diverso dal costruttore.
Avverso la pronuncia la parte ricorreva in Cassazione sulla scorta di due motivi.
Con il primo motivo veniva denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, art. 146, commi 6 e 7; D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 192 e 345; L. n. 273 del 1991, artt. 1,2,3 e 4; D.Dirig. Ministero infrastrutture e trasporti 8 aprile 2009, n. 35388, art. 3; artt. 2697,2699 e 2700 c.c.; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, commi 6 e 11 contestandosi la circostanza che il Tribunale non aveva accertato se il documento prodotto dall’Amministrazione indicasse le modalità con le quali era stata effettuata la taratura dell’apparecchio Velomatic.


Il documento datato 9 giugno 2014, intestato “Dichiarazione di verifica e taratura”, era stato redatto dalla società costruttrice, cioè da un soggetto privato, e pertanto era privo di efficacia privilegiata ai sensi degli artt. 2699-2700 c.c., oltre ad essere incompleto, in quanto non indicava gli strumenti utilizzati per la taratura, nè riportava i valori rilevati e quelli impostati.
Secondo il ricorrente si trattava di una “certificazione di omologazione e conformità” dell’apparecchio, comunque inidonea a dimostrare l’avvenuta verifica periodica di funzionalità e taratura, anche perchè proveniente dalla società costruttrice.

Con il secondo motivo veniva invece denunciata la violazione del diritto di difesa, specificamente degli artt. 2,3,24 e 111 Cost., avuto riguardo alla prova del corretto funzionamento dell’apparecchio di rilevamento della velocità.
La mancata produzione della documentazione relativa alle operazioni di verifica della funzionalità e taratura dell’apparecchio avrebbe infatti impedito al ricorrente di esaminarne il contenuto, a mezzo di un tecnico di fiducia, per eventuali contestazioni.
Veniva inoltre contestato che la taratura era stata effettuata il 4 aprile 2013, vale a dire oltre un anno prima del rilevamento dell’infrazione, e che la verifica periodica della taratura avrebbe potuto essere eseguita soltanto da uno dei soggetti accreditati presso l’unico organismo nazionale (ACCREDIA) autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi della L. n. 99 del 2009, art. 4, o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento.
Trattando congiuntamente entrambi i motivi di doglianza, la Suprema Corte osservava quanto segue.


Come chiarito dalla circolare del Ministero dell’interno 26 giugno 2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5), già prima della sentenza della Corte costituzionale 113/2015, era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità.
Tale verifica doveva, e deve, essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 4), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.
Diversamente, per gli apparecchi destinati ad essere impiegati esclusivamente con la presenza o sotto il controllo di un operatore della polizia stradale, la verifica periodica di funzionalità non era prescritta, e quindi, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, in attesa di individuare le procedure di verifica, il Ministero ne ha sospeso l’utilizzo con la circolare richiamata.

Successivamente, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017 ha previsto che “Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento” (punto 2.2. dell’Allegato).
La sentenza impugnata ha accertato che l’infrazione è stata rilevata a mezzo di Velomatic 512, sottoposto a verifica dal costruttore due mesi circa prima del rilevamento, ma non ha chiarito se tale apparecchio rientrasse tra quelli per i quali già prima della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, e, in caso affermativo, se la società costruttrice fosse abilitata alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.
Ragione per cui, in assenza di tali dimostrazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.


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