I mobili confini dell’informazione

di Isabella Maria Baldassari

1.Introduzione

L’informazione rappresenta uno degli aspetti centrali della nostra società, favorito dall’intervento di nuove tecnologie e modalità di trasmissione e interazione.

L’accesso attraverso internet ai più vari canali di informazione può quindi individuarsi quale una delle connotazioni tipiche del terzo millennio.

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Un’informazione sempre più ampia ed estesa, che ha portato però ad interrogarsi sulle responsabilità conseguenti a notizie che si rivelino poi infondate e sulle conseguenze in termini di responsabilità.

Al di là del caso eclatante delle c.d. fake news, ossia di notizie deliberatamente fasulle, o ancora pseudonotizie, circolanti su reti sociali redatti contenenti informazioni inventate, ingannevoli o distorte, rese pubbliche con il deliberato intento di disinformare o di creare scandalo, dove è chiaramente presente la componente psicologica del dolo.




Non minore rilevanza, assumono quelle notizie ed informazioni che, pur assenza di un dolo in quanto conseguenza di una condotta colposa del suo autore, ciononostante si rivelano infondate.

Il semplice chiedere un consiglio o ricercare un’informazione presuppone l’esigenza di ottenere una risposta, se non soddisfacente quanto meno rispondente al vero.

Un aspetto, questo, centrale nella dialettica della domanda e della risposta, che può portare colui che ha ricercato l’informazione ad adottare i conseguenti comportamenti.

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Comportamenti o scelte che possono però poi rivelarsi fallaci proprio perché fondate su un’informazione che era di per sé errata.

Da qui la domanda se in ragione di ciò possa individuarsi ed entro quali perimetri, la ricorrenza di ipotesi di responsabilità colposa anche tenuto conto che, nell’offrire un’informazione, è necessario elaborarla in modo diligente nella convinzione che l’altra parte segua poi tali indicazioni.

Certo è che qualora l’informazione non rispetti i canoni di diligenza e prudenza, traendo così in errore colui il fruitore dell’informazione, si configura una tipica ipotesi di falsa informazione colposa.



2.Dottrina e giurisprudenza

Nel corso degli anni la dottrina ha assunto l’impostazione che, in conversazioni tra privati, non vi è responsabilità per aver fornito informazioni inesatte per negligenza o imperizia, rischiando così di trarre in errore colui al quale viene trasmessa.

La ratio di tale orientamento consiste nel poter permettere ai privati di fornire determinate informazioni e lasciando all’ascoltatore o, nel caso di informazioni scritte da giornalisti di stampa economica, al lettore, la libertà di decidere se avvalersi dell’informazione. In tal modo viene incoraggiata da un lato la libera conversazione e dall’altro il principio di autoresponsabilità (P. Trimarchi la responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Milano, Giuffrè, 2019 pag. 149) .

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In riferimento alla libertà di conversazione e quindi di poter “liberamente manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” (art. 21 Cost.), si può ricollegare la libertà di esprimere il proprio parere.

A tal proposito è intervenuta la Corte dei Conti di Calabria affermando che, il parere reso da un incompetente per materia non può considerarsi elemento determinante nella causazione del danno (Corte dei Conti Calabria sez. giurisdiz., 20/01/2010, n. 62).

Non essendoci quindi nesso di causalità tra parere e danno si esclude la responsabilità dell’incompetente che ha espresso il parere.

Rimanendo sempre in ambito di libera espressione ci si può collegare al mezzo di maggior diffusione delle informazioni, la stampa.

A tal proposito si ricorda la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. III, 20/08/1997 n.7747, dove viene affermato il dovere di buona fede del giornalista.

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Tale obbligo comprende la verosimiglianza della notizia, oggettivamente falsa, e del controllo di provenienza dell’informazione.

In riferimento a ciò la corte sostiene che, la buona fede del giornalista viene esclusa nel momento in cui egli nelle sue ricerche abbia agito con negligenza. In tal caso l’indagine, rimessa al giudice di merito, comporta accertamenti di fatto e, nel caso in cui da essa si desuma il corretto controllo di provenienza delle informazioni da parte del giornalista, la notizia risulta incensurabile e il giornalista non viene riconosciuto come responsabile.


3.Dichiarazioni inesatte e danni a terzi non destinatari

Un caso particolare che ancora non è stato analizzato riguarda la trasmissione di un’informazione errata che provochi danno ad un terzo non destinatario.

Il fatto tipico è quello delle valutazioni d’azienda e delle relazioni contabili.

Su tal punto si possono distinguere due fattispecie.

Una riguarda la destinazione al pubblico dei documenti, ed in tal caso risponderà per responsabilità colposa colui che ha trasmesso l’informazione inesatta nei confronti di chi abbia subito un danno in seguito al suo giustificabile affidamento.

L’altra invece riguarda l’uso interno della relazione contabile. In tal caso la responsabilità del terzo che si affida alle informazioni di cui è venuto a conoscenza deve essere esclusa, in quanto il rischio che ci si assume nel momento della divulgazione delle informazioni non comprende il danno cagionato a terzi non destinati, essendo l’informazione ad uso esclusivamente interno (P. Trimarchi la responsabilità per civile: atti illeciti, rischio, danno, Milano, Giuffrè, 2019, pagg. 78/79).


4.Responsabilità per colpa grave

Nel caso in cui ci si trovi dinanzi a colpa grave e quindi a seguito di una grave negligenza, imprudenza e imperizia e tali informazioni inesatte siano state espresse durante una conversazione tra privati cittadini, anche in tale ipotesi la responsabilità deve ritenersi esclusa.

Diverso invece il caso in cui informazione colpevolmente inesatta, frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione, viene espressa in un ambito in cui si richiedano gli obblighi di buona fede e correttezza, come ad esempio nell’ambito di un rapporto d’affari o nel caso delle situazioni precontrattuali (Art. 1338 c.c.).

In tali situazioni, infatti, non viene esclusa la responsabilità di colui che trasmette erronee informazioni (“un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto” Cass. 26 aprile 2012 n.6526. In commento di Edoardo Morino a sentenza Tribunale Milano sez. spec. In materia di imprese, 20/04/2017).

Entrando più nello specifico, ad esempio all’interno dei contratti di assicurazione, nel caso in cui ci si trovi dinanzi a dichiarazioni inesatte e a reticenze espresse con dolo o colpa grave del contraente tali che, se l’assicuratore ne fosse stato a conoscenza, non avrebbe dato il suo consenso, esse sono causa di annullamento del contratto (In accordo sul punto Codice Civile Commentario, Valeria De Lorenzi, La rappresentanza, artt. 1387-1400, pag. 131).


5.Diffamazione

Nell’ambito della falsa informazione è necessario fare un accenno alla diffamazione.

Sono definite diffamatorie le comunicazioni che espongono una persona fisica o giuridica all’odio, al ridicolo o al disprezzo.

A volte però capita che tali affermazioni non siano veritiere. Una situazione in cui può capitare che si abbia un’erroneità in dichiarazioni lesive dell’onore la si trova all’interno del provvedimento giudiziale.

In tal caso l’affermazione falsa e diffamatoria, dovuta a colpa grave, comporta la responsabilità civile dello stato dove, all’interno degli atti del processo, sia dimostrabile l’esclusione di tale inesatta dichiarazione.

Per quanto riguarda denunce e querele è stato scelto un orientamento volto ad incentivarle perciò, per le prime il denunciante risponde solo per consapevole falsità invece, per le seconde, il querelante, per un fatto falso, risponde per dolo o colpa grave.

Ricollegandoci a quanto detto sopra in ambito giornalistico, si ha anche il risaputo fenomeno della diffamazione a mezzo stampa.

Qui il giornalista può invocare la scriminante putativa del diritto di cronaca giudiziaria dove dimostri di aver utilizzato la cura necessaria per svolgere tutti gli accertamenti necessari per stabilire la veridicità dei fatti (Cass. Civ. Sez. III Ord., 12/10/2020, n. 21969).


 6.La giurisprudenza

Nell’ambito della responsabilità per colpa grave nel rapporto d’affari o commerciale è intervenuto il tribunale di Napoli con la sentenza n. 5551 del 28/08/2020 dove si conclude che al fine di annullare il contratto di assicurazione ai sensi dell’art.1892 è sufficiente una dichiarazione inesatta o reticente del contraente.

Nel caso in specie il tribunale afferma che non può essere sottaciuta da parte dell’assicurato una patologia preesistente anche se non specificamente indicata nel questionario amnestico (Sempre sul punto: Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8895).

Il problema delle informazioni inesatte sorge spesso in ambito di investimenti finanziari. La falsa informazione, nell’esercizio di un’attività professionale, conduce alla responsabilità per colpa in capo a colui che la fornisce.

Il tribunale di Milano in merito a tale argomento afferma che perché si abbia responsabilità è necessaria la sussistenza di un nesso di causalità tra l’informazione inesatta e il danno di cui si chiede il risarcimento.

Il convenuto inoltre, per liberarsi dalla responsabilità, ha la possibilità di dare prova che l’attore, anche se avesse ricevuto l’informazione esatta, avrebbe comunque effettuato l’investimento (Tribunale Milano sez. spec. In materia di imprese, 14/11/2013).


7.Affidamento

Dopo aver discusso della colpa del dichiarante si può entrare nella sfera di colui che riceve l’informazione.

Chi decide, attraverso il principio di autoresponsabilità, di affidarsi alle dichiarazioni che riceve, per essere tutelato nel caso in cui tali informazioni siano inesatte ed egli subisca un danno, deve dimostrare che tale affidamento sia giustificato (Sempre in tema di giustificato affidamento ma in ambito contrattuale e precontrattuale. Studi in onore di Nicolò Lipari, Milano, dott. A., Giuffrè editore, 2008).

Nel caso di un semplice dialogo tra privati, con lo stesso livello di conoscenze e competenze, deve ritenersi esclusa la responsabilità e di conseguenza il risarcimento se colui che ha ottenuto l’informazione si è affidato ad essa, in quanto non si ha giustificazione di tale affidamento.

Stesso ragionamento vale se il dichiarante non diffonde un’affermazione di fatti bensì una semplice opinione, essendo essa personale e il soggetto che la trasmette presuppone che l’interlocutore non agisca sulla base di tale informazione inesatta (Sul punto si sostiene tale orientamento anche in ambito finanziario.

Gli artt.69 ss. Reg. Consob “Emittenti” (11971/1999 e successivamente modificato) distinguono i fatti dalle interpretazioni, valutazioni, opinioni, proiezioni e previsioni).

Si ha invece responsabilità del dichiarante se egli agisce con dolo, sapendo di affermare la falsità e sapendo che l’altra parte agisca di conseguenza, fidandosi delle sue affermazioni.

Inoltre, si ha responsabilità ogni qualvolta ci sia uno sbilanciamento di competenze. Quindi nel caso in cui colui che dichiara un’informazione inesatta abbia più competenze in una determinata materia, ad esempio per il suo alto grado di professionalità, suscita inevitabilmente un affidamento in capo all’altra parte e, se si cagioni un danno in capo a quest’ultima, sarà il dichiarante a risarcire il danno.

In ogni caso, il potenziale danneggiato per ottenere un risarcimento, è necessario che abbia agito sulla base di un giustificato affidamento. Può comunque proteggersi, nel caso in cui l’affermazione non appare veritiera evitando di darle credito o comunque eseguendo gli opportuni controlli. Non può ovviamente discolparsi sostenendo che tale affidamento è dovuto a imprudenza, negligenza o imperizia perché, in tal caso, la responsabilità nei confronti del dichiarante può essere esclusa.


8.Conclusioni

Analizzando quanto detto sopra attraverso gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali si può quindi concludere che, da un lato per quanto riguarda le informazioni inesatte trasmesse durante una conversazione tra privati, non si ha responsabilità di colui che colpevolmente trasmette le dichiarazioni.

Dall’altro lato però, in ambito d’affari e professionale, si ha responsabilità di colui che trasmette errate informazioni colpevolmente in quanto, in un rapporto commerciale o d’affari si presume che almeno una delle parti sia un professionista e, a causa della sua alta qualità professionale potrebbe suscitare un ragionevole affidamento nei confronti dell’informato, portandolo così a seguire quanto detto dal professionista.


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