Cos’è la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)



La SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) introdotta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122) ha sostituito la DIA (dichiarazione di inizio attività), e rientra nella tipologia degli interventi legislativi volti alla liberalizzazione e semplificazione delle attività di impresa.
Ogni imprenditore, sia esso artigianale, commerciale o di servizi, può iniziare, modificare, sospendere, cessare la propria attività economica presentando la SCIA alla pubblica amministrazione competente. Alla segnalazione devono essere allegate le “autocertificazioni” con le quali l’imprenditore (o un tecnico incaricato e dotato di specifica abilitazione professionale) attesta la sussistenza dei presupposti che permettono consentono l’esercizio dell’attività che si vuole iniziare.

La SCIA va a sostituire quegli atti di autorizzazione, licenze, permessi, nulla osta il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalle norme di settore (ad esempio i requisiti professionali e morali dell’imprenditore, l’idoneità dell’immobile ove si svolge l’attività sotto i diversi profili urbanistico/edlizi –agibilità e destinazione d’uso- igienico-sanitari, di sicurezza antincendio, di impatto acustico ecc. ecc.). La SCIA è una dichiarazione amministrativa compilata su apposito modello in regime di autocertificazione. La SCIA deve essere presentata entro il giorno dell'avvio dell'attività e produce effetti immediati consentendo di avviare l'attività senza dover attendere verifiche o controlli preliminari. Quindi, in buona sostanza, l'impresa può iniziare a svolgere l'attività dal momento stesso della presentazione della SCIA.

Al di là di alcune eccezioni, per l’inizio di un’attività economica occorre solo presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte.

Immutato il diritto dell’amministrazione competente di procedere entro 60 giorni alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo supporto e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione dell’attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall’amministrazione medesima.

Assoggettate all’obbligo della SCIA sono le seguenti attività economiche:

1) produttive e artigianali;

2) turistiche;

3) agricole;

4) commerciali

Più precisamente a titolo esemplificativo rientrano nell’ambito della SCIA:

  • commercio al dettaglio in sede fissa;
  • commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, etc.);
  • attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, etc.)
  • attività di agriturismo;
  • attività di deposito;
  • commercio all’ingrosso nel settore alimentare;
  • attività di trasporto di prodotti alimentari;
  • commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;
  • commercio di additivi e premiscele destinate all’alimentazione animale;
  • stabilimenti industriali;
  • attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
  • attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
  • vendita e somministrazione temporanea in aree private, da svolgere in occasione di eventi, iniziative;
  • apertura, subingresso e trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in esercizi quali bar, ristoranti;
  • somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell’ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;
  • somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza);
  • somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di musei, teatri, sale da concerti;
  • somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
  • somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi;
  • variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
  • sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
  • modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
  • modifica dei locali o degli impianti;
  • modifica degli aspetti merceologici;
  • modifica del ciclo produttivo

Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che:

  • non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
  • non producano rifiuti speciali pericolosi;
  • non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.

 Precise disposizioni riguardano le attività concernenti:

  • imprese di affari in mediazione;
  • intermediazione commerciale di affari;
  • agente e rappresentante di commercio;
  • mediazione marittima;
  • spedizioniere;
  • attività di installazione di impianti (ad esempio, elettricista, idraulico, ecc.);
  • imprese di pulizia e facchinaggio.

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