Fideiussione bancaria e nullità
In più occasioni la giurisprudenza ha affermato la nullità delle fideiussioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI con la conseguenza che i fideiussori che hanno sottoscritto un contratto con clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall’ABI non rispondono dei debiti del debitore garantito con il loro patrimonio.
Il caso riguarda soprattutto quelle fideiussioni previamente strutturate e rilasciate sullo schema contrattuale tipo predisposto dall’ ABI a sua volta in palese contrasto con l’art. 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza) della legge 287/1990, con cui sono vietate le intese tra imprese che abbiano l’oggetto o l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale, anche fissando direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali.
Contrasto rilevato dalla stessa Banca d’Italia, con proprio provvedimento in data 2.5.2005, con il quale, in punto alle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, si è riconosciuta la contrarietà al predetto art. 2 della legge 287/1990 degli articoli 2), 6) e 8) dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus).
Sulla scorta di ciò non sono quindi mancate pronunce che hanno sancito la nullità della fideiussione rilasciata dal fideiussore con conseguente sua liberazione da ogni obbligo nei confronti della banca ponendosi chiaramente il contratto di fideiussione concluso quale contratto “a valle” rispetto a quello predisposto dall’ABI e costituendone, come afferma Cass. 13846/2019, lo sbocco dell’intesa di cui all’art. 2 della l. 287/1990.
In buona sostanza, dunque, il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2), 6) ed 8) del modulo contrattuale predisposto dall’ ABI è condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l’invalidità dell’intesa “a monte” tra Istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contratto di garanzia “a valle”, stipulato tra la singola Banca ed il singolo garante.
E’ infatti di tutta evidenza come l’intesa “a monte”, ancorché conclusa tra soggetti diversi da quelli che stipuleranno il contratto “a valle”, ha, quale finalità unica ed esclusiva, quella di imporre in modo generale ed uniforme a tutti i contraenti le pattuizioni convenute tra le Banche, in tal modo ripercuotendosi inevitabilmente, quale effetto naturale, sui singoli contratti di garanzia.
Principio questo affermato dalla S.C. con ordinanza n. 29810 del 2017, laddove si è precisato che sono nulli, per violazione dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990, i contratti di fideiussione che contengano le norme bancarie uniformi predisposte dall’ABI, e ciò in quanto tale applicazione avrebbe come conseguenza la concretizzazione delle intese vietate a norma della legge antitrust.
Nè tantomeno potrebbe ricondursi il comportamento della banca alla ipotesi più lieve della nullità parziale la quale, epurando il contratto di fideiussione da quelle clausole viziate (art. 2, 6 e 8) lo manterrebbe in vita per le restanti clausole con conseguente inalterata sussistenza degli obblighi fideiussori in capo al fideiussore.
Come infatti osserva il Tribunale di Salerno (Sez. I, 13.10.2020), “deve escludersi l’applicabilità della nullità parziale ex art. 1419 c.c. perché la gravità delle violazioni in esame, – che incidono pesantemente sulla posizione del garante, aggravandola in modo significativo – rispetto ai superiori valori di solidarietà, muniti di rilevanza costituzionale (art. 2 Cost.), che permeano tutto l’impianto dei rapporti tra privati, dalla fase prenegoziale (art. 1137 c.c.) a quella esecutiva (artt. 1175, 1375 c.c.), ben giustifica che sia sanzionato l’intero agire dei responsabili di quelle violazioni”.
In altri termini, proseguendo nel percorso argomentativo seguito dall’indicato tribunale, “nell’ottica di assicurare alla nullità la sua funzione “sanzionatoria”, in questo caso di comportamenti precontrattuali e contrattuali caratterizzati da contrarietà a buona fede ed ai canoni minimi di solidarietà sociale, è necessario assicurare in questo caso alla più grave forma di patologia del contratto la sua massima manifestazione, senza consentire che, in nome del principio di conservazione degli atti giuridici, possano essere salvaguardate le restanti pattuizioni o, addirittura, che si dia vita ad un’operazione “ortopedica” di sostituzione eteronoma di clausole ex articolo 1339 c.c.”
Ed è quindi soltanto attraverso una siffatta interpretazione che è consentito, in estrema sintesi, “realizzare quella funzione di “private enforcement” a tutela della concorrenza che l’ordinamento ormai attribuisce anche ai privati cittadini (come da ultimo certifica il recepimento della Direttiva n. 2014/104/EU), nonché di scoraggiare gli Istituti di credito dal fare applicazione di clausole che la B.I., nel suo ruolo di Autorità garante della concorrenza tra banche, ha ritenuto restrittive della concorrenza” (in senso conforme alla nullità totale v. anche Tribunale S. Maria Capua V. sez. III, 13.10.2020, n.2357; Trib. Roma, Sez. XVI, 26.7.2018, in Banca Borsa e titoli di credito, 2020, 1, II, 103).
Ragione per cui aderendo a tale orientamento ne residuerebbe la completa liberazione del fideiussore.
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