Agenzia e procacciamento di affari.
Individuato il contratto di agenzia come tipico rapporto distributivo intercorrente tra l’azienda (preponente) e l’agente, delineato alla stregua di precisi elementi prefissati dall’art. 1742 c.c., ne consegue la sua differenziazione da contratti simili ma sostanzialmente diversi quali il procacciamento di affari.
Frequente l’assimilazione del procacciamento di affari all’agenzia anche se in realtà si tratta di due fenomeni contrattuali tra loro diversi.
L’uno, l’agenzia, trova il proprio riferimento giuridico negli artt. 1742 e ss. del codice civile che, oltre ad individuarne le peculiarietà, la seguono nelle varie fasi evolutive fino alla sua cessazione (artt. 1750, 1751 c.c.).
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Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata zona territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una collaborazione professionale autonoma, continua, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente (Tribunale , Roma , sez. lav. , 15/07/2020 , n. 4539)
L’ l’altro, il procacciamento di affari, trova la propria ratio nell’art. 1322 c.c., il quale prevede la facoltà delle parti di individuare ed avvalersi di tipi di contratto non normati e quindi espressamente disciplinati dal legislatore.
Nonostante un’apparente identità strutturale, conseguente alle finalità commerciali e promozionali ad essi sottese, sostanzialmente però il procacciatore di affari si distingue dall’agente vuoi perché questi ha il potere – e non l’obbligo – di promuovere affari, vuoi perché esso non ha l’obbligo di osservare le istruzioni impartite dal committente.
A ciò si aggiunge inoltre che il rapporto di procacciamento di affari, a differenza del rapporto di agenzia, non è connotato dal requisito della stabilità, intesa come preordinazione del procacciatore a tutti gli affari di una stessa specie, svolti per un lasso di tempo prolungato in una zona determinata e costantemente coordinati alle esigenze dell’attività del preponente.
Il contratto di agenzia è invece connotato dall’esistenza di un obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 c.c.), con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo, ma anche dalla continuità e dalla stabilità dell’attività svolta dall’agente.
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