Divorzio: quali le conseguenze?



La pronuncia di divorzio produce conseguenze importanti nella vita personale del singolo.

Prima di tutto con il venir meno dello status di coniuge si ha una definitiva cessazione dei reciproci obblighi coniugali previsti dall’art. 143 c.c. rappresentati dall’obbligo di fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale e collaborazione,  al quale si aggiunge il ritorno allo stato libero.

A mente dell’art. 5 l.d. la moglie perde il cognome del marito, a meno che il Tribunale non la autorizzi all’uso qualora se ne ravvisi un interesse meritevole di tutela.

Un aspetto da non sottovalutare è il diritto dell’ex coniuge ad ottenere una quota del trattamento di fine rapporto riconosciuto all’altro dopo il suo pensionamento.

In tale ipotesi, se l’indennità matura dopo la presentazione della domanda di divorzio ma prima della sentenza, il diritto potrà essere dichiarato in sentenza, mentre se matura dopo la sentenza occorrerà presentare un’apposita istanza al Tribunale per farsi riconoscere tale diritto.



La quota di TFR che l’ex coniuge dovrà corrispondere è pari al 40% dell’indennità totale in riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con la separazione, compreso anche il periodo di separazione legale.

Però attenzione: l’ex coniuge può azionare tale diritto solo nel caso in cui gli sia stato riconosciuto un assegno divorzile con corresponsione periodica e non sia convolato a nuove nozze.

Un’altra conseguenza da non sottovalutare è il conseguente diritto dell’ex coniuge a percepire la pensione di reversibilità spettante al coniuge defunto.

Tale possibilità però richiede la presenza di due circostanze: l’assenza di un coniuge superstite (seconde nozze) e il diritto riconosciuto all’ex di percepire un assegno divorzile.

Nel caso invece vi sia un coniuge superstite all’ex, titolare di assegno divorzile, verrà attribuita una quota della pensione tenuto conto della durata del rapporto coniugale e dell’eventuale stato di bisogno suo e del superstite

Nessun diritto alla pensione di reversibilità viene riconosciuto se l’assegno divorzile è stato versato in unica soluzione.

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