Cos’è il danno prevedibile?



Oggi parliamo del danno, come conseguenza dell’altrui  condotta illecita.
Una tematica sempre attuale, che involge conseguenti riflessioni sui criteri della sua determinazione, contenuta entro confini determinati qualora la sua origine sia ascrivibile all’inadempimento contrattuale (c.d. danno prevedibile), o senza perimetri (danno imprevedibile) se conseguenza di un fatto illecito altrui (responsabilità extracontrattuale).

1. La prevedibilità del danno

L’ art. 1225 c.c. individua la prevedibilità come uno dei criteri, accanto  a quelli della causalità diretta e della evitabilità da parte del creditore, enunciati rispettivamente negli artt. 1223 e 1227 c.c., di determinazione del danno risarcibile in materia di inadempimento contrattuale.
La nozione di prevedibilità del danno viene comunemente intesa quale tacita volontà del debitore di non assumere il rischio di pregiudizi straordinari e imprevedibili.
La ratio ispiratrice di tale disposizione deve quindi individuarsi nella sostanziale esigenza di contenere il danno entro il limite della normalità.
In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l’imprevedibilità, alla quale fa riferimento l’art. 1225 c.c., non costituisce dunque un limite all’esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando, infatti, la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute.




La prevedibilità, considerata alla luce del criterio di <<normalità>> ed individuata quale misura del danno e, al tempo stesso, quale limite alla sua quantificazione, si fonda, perciò, sull’esigenza di una necessaria proporzione tra la sanzione per l’inadempimento ed i vantaggi oggettivi che il creditore avrebbe conseguito dall’adempimento dell’obbligazione.
Con l’art. 1225 c.c. la disciplina legislativa risponde dunque all’esigenza di adeguare, il più possibile, il contenuto della condanna di risarcimento alla misura effettiva del pregiudizio concretamente sofferto dal patrimonio del danneggiato a seguito dell’illecito, e di delimitare l’area delle pretese risarcitorie.
E’ questo quanto afferma anche la giurisprudenza, la quale ribadisce che, nella determinazione dell’ambito del danno risarcibile, il criterio della prevedibilità mira a proporzionare la sanzione risarcitoria alla lesione provocata nella sfera giuridica altrui e si risolve nella previsione di un futuro danno in base ad in giudizio di probabile (e non solo genericamente possibile) verificazione rapportato all’apprezzamento di un uomo di normale diligenza e fondato su un criterio di comune esperienza in relazione alla esistenza di normali fatti e normali circostanze (Cass.11 ottobre  1983, n.5896).


           

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Il  risarcimento  del   danno  contrattuale  non deve  trasmodare  in risultati   piu’ vantaggiosi   di   quelli   che sarebbero   derivati dall’adempimento.
La  limitazione alle  conseguenze  prevedibili  al momento in  cui  
e’  sorta la obbligazione (art. 1225 c.c.) si spiega con la   funzione   propria   della responsabilita’ contrattuale  di tutelare le parti nei limiti del rischio specifico della obbligazione contratta.
La  prevedibilita’  rappresenta  un requisito  autonomo di determinazione  del  danno risarcibile (Cass. 21 maggio 1993, n. 5778).
Detto limite, deve, peraltro, essere ricondotto al solo ambito delle obbligazioni contrattuali.
La conferma è data dall’art. 2056 c.c., il quale, nel richiamare le disposizioni relative al risarcimento del danno (artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.), non fa volutamente cenno alcuno all’art. 1225 c.c., dovendosi, con ciò, intendere tale silenzio quale precisa intenzione del legislatore di escludere qualunque rilevanza, in materia extracontrattuale, al requisito della prevedibilità.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel sostenere che il criterio della prevedibilità del danno consiste in un giudizio di  probabile – e non solo genericamente possibile – verificazione di un futuro danno secondo l’apprezzamento di un uomo di normale diligenza (Cass. 11 ottobre 1983, n.5896).
Il giudizio di prevedibilità è, dunque, un giudizio formulato sulla base delle concrete circostanze che apparivano o che erano conosciute dal debitore.


La possibilità di previsione del danno come misura della sanzione a carico dell’inadempiente ha infatti un senso in quanto sia rapportata alla possibilità di apprezzamento da parte di questo soggetto, seppure sempre alla stregua dello sforzo medio.
Possibilità di apprezzamento che investe, insieme, la deduzione delle conseguenze e la situazione di fatto dalla quale queste devono dedursi.
Con ciò, quindi, il giudizio di prevedibilità attiene  piuttosto alla produzione del danno come una conseguenza probabile dell’inadempimento, con riguardo alla comune esperienza e in relazione alle concrete circostanze del rapporto.
Si tratta, in altri termini, di un apprezzamento di probabilità del danno sulla base di ciò che normalmente accade in conseguenza di determinati fatti e in determinate circostanze.
La prevedibilità deve, allora, essere intesa non soggettivamente con riferimento al singolo contraente, ma in astratto, come inerente ad una data categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici.

     

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Essa si risolve, cioe’, afferma la Suprema Corte, nella previsione di un danno futuro, in base ad un giudizio di probabile (non solo genericamente possibile) verificazione rapportato all’apprezzamento di una persona di normale diligenza, in relazione all’esistenza di fatti normali e di normali circostanze.  D’altra parte, il giudizio di prevedibilita’ non va riferito al singolo contraente, ma astrattamente ad una data categoria di rapporti (Cass.21 maggio  1993, n.5778).
Inteso nel suddetto senso di astratta prevedibilità del danno concretamente verificatosi, il criterio della prevedibilità finisce, perciò, per confondersi con quello della regolarità causale stabilita, secondo l’opinione prevalente, nell’art. 1223 c.c.
Tale sovrapposizione viene, peraltro, criticata da  parte della dottrina.
Si afferma, infatti, che sia diverso il momento di valutazione dei due criteri, poichè il giudizio sulla causalità ex art. 1223 c.c.andrebbe operato al momento della verificazione del danno, mentre quello della prevedibilità ex art. 1225 c.c. al momento dell’assunzione dell’obbligazione.
Inoltre, differente sarebbe la natura del giudizio: oggettivo ed astratto quello relativo al nesso causale, soggettivo e concreto quello concernente la prevedibilità.




2.
Il momento di riferimento

Il momento in cui ha inizio il rapporto obbligatorio rappresenta il punto di riferimento per l’individuazione del tempo della prevedibilità.
E’ questa, perlomeno, l’opinione di parte  della dottrina.
Altri autori hanno invece  osservato che esentare il debitore da risarcire i danni non prevedibili al momento del contratto, quando può anche trascorrere un notevole lasso di tempo da quel momento all’esecuzione dell’obbligazione, può risultare profondamente iniquo.
Quindi, anziché riferirsi all’inizio del complesso rapporto obbligatorio, meglio sarebbe, secondo tale ultimo orientamento, riferirsi al momento in cui sorgono come attuali gli obblighi delle singole prestazioni.
Soluzione, questa, accolta anche dalla giurisprudenza, come testimonia una risalente pronuncia della Corte di Appello di Firenze (21 febbraio  62, GiT, 1962, 138) dove sia afferma che l’indagine sulla prevedibilità del danno può estendersi anche al tempo immediatamente successivo alla stipulazione del contratto; non mancano, però, pronunce che riconducono il tempo cui svolgere il relativo giudizio al momento della conclusione del contratto (Cass. 14 ottobre  1963, n.2510, FI, 1963, I, 2099).


3
. Il rapporto di causalità.

Rilevante nella risarcibilità del danno è la norma di cui all’art. 1223 c.c. la quale, nella identificazione delle due diverse tipologie di danno occasionate dall’illecito, sia esso contrattuale che extracontrattuale, pone, come presupposto per il suo riconoscimento, la necessaria riferibilità alla condotta dell’agente.
Si tratta di una regola, quella della causalità quale criterio di individuazione dell’area del danno risarcibile, che trova il suo antecedente storico nella teoria creata dal Pothier, giunta ai nostri giorni per derivazione dal codice napoleonico.
L’autore, nell’evidente intenzione di chiarire il concetto di conseguenza immediata e diretta ipotizzava tre serie causali riferibili all’inadempimento così identificate: a) la morte per contagio di altri animali di proprietà del compratore; b) la perdita del raccolto per impossibilità di coltivare il fondo a causa della perdita dei bovini; c) il generale dissesto economico del compratore o il suo fallimento a causa della perdita del raccolto. La prima doveva considerarsi sempre risarcibile, la seconda solo a condizione che fosse inevitabile per il compratore, la terza da considerarsi irrisarcibile in quanto il danno doveva considerarsi quale conseguenza indiretta e remota.
Rapporto di causalità inteso dunque quale stretta relazione che deve intercorrere tra il fatto ed il danno che viene ribadita – e richiesta – dall’attuale art. 1223 c.c.
Fatto, come detto, che può essere espressione di una responsabilità extracontrattuale   in virtù della norma di cui all’art. 2056 c.c. la quale richiama tra l’altro l’art. 1223 c.c., come anche di un inadempimento dell’obbligazione.
Certo è, come stabilisce l’art. 1223 c.c., che il danno deve comunque essere <<conseguenza immediata e diretta>> della condotta illecita.
Non ogni danno è quindi risarcibile ma solo quel danno che si ponga in un rapporto di collegamento con la condotta dell’agente.




3.1.
Rapporto di causalità e stato soggettivo del danneggiante

L’individuazione del rapporto di causalità, quale antecedente logico necessario del danno collegato all’inadempimento e comunque all’illecito, porta a chiedersi se ed in quale misura svolga un ruolo l’elemento soggettivo del danneggiante.
Già De Cupis osservava che, per potersi dire che un danno è causato da un fatto umano, non occorre in alcun modo che questo sia qualificato dalla colpa; la presenza della colpa aggiunge al rapporto di causalità un elemento che non può confondersi con esso.
In riferimento all’evento dannoso integrante l’illecito non può dirsi, quindi, che il problema della causalità sia sostituito da quello della imputabilità.
La colpa (e a maggior ragione il dolo), quando sia richiesta, non si sostituisce al rapporto di causalità, ma permette di accertare la presenza del criterio soggettivo di imputazione della responsabilità, cioè del criterio di  riconduzione di un evento ad un soggetto: gli ambiti di rilevanza e di influenza di questi elementi restano autonomi e tutti indispensabili.
A ciò aggiungasi la necessità di operare un netto distinguo tra quella che è l’imputazione, sotto il profilo della responsabilità civile, e la causalità di cui all’art. 1223 c.c. , rilevante ai fini della sussistenza di un diritto al risarcimento del danno da parte del soggetto non inadempiente.
La distinzione tra causalità ed imputazione, e la rilevanza della prima ai fini del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, viene sottolineata anche dalla giurisprudenza.

          

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Un esempio è rappresentato da una pronuncia di legittimità del ’99, nella cui massima si legge:” In tema di risarcimento del danno, il rapporto tra comportamento ed evento e tra questo e il danno muta a seconda che il danno sia un elemento della fattispecie o un suo effetto e deve conseguentemente distinguersi il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento affinché possa configurarsi a monte una responsabilità – come avviene in materia di illecito extracontrattuale – e il nesso che, collegando l’evento al danno, consente l’imputazione delle singole conseguenze dannose ed ha la funzione di delimitare a valle i confini della responsabilità – come avviene in tema di responsabilità contrattuale, ove il soggetto responsabile è di norma il contraente inadempiente e la sua individuazione non pone un problema di nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso; così, mentre l’accertamento della responsabilità è improntato alla ricerca del nesso di causalità, quello dell’estensione della responsabilità si fonda su un giudizio in termini ipotetici, coincidendo il danno risarcibile con la perdita e il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, delimitati in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (Cass. 15 ottobre 1999, n. 11629).
Quando si affronta il problema in termini rigorosi, della relazione tra causalità e danno occorre, quindi, distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché possa configurarsi, a monte, una responsabilità e, dall’altro, il nesso che, collegando l’evento al danno, consente l’imputazione delle singole conseguenze dannose ed ha, quindi, la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità.




3.2.
La normalità

L’individuazione di uno stretto rapporto tra il fatto ed il danno, quale presupposto richiesto dall’art. 1223 c.c. per  la sussistenza del diritto al risarcimento, porta inevitabilmente a chiedersi quando possa ritenersi sussistente un rapporto di causalità.
Il che, detto altrimenti, porta a domandarsi quali siano le cause che possono individuarsi quali  antecedente logico necessario al danno di cui si pretende il risarcimento.
Già la risarcibilità del danno indiretto e del danno futuro consentono di affermare come il concetto di causalità non vada inteso in senso restrittivo dovendo, invece, essere considerato un’ottica più ampia.
La c.d. regolarità causale rappresenta il criterio utilizzato dalla giurisprudenza per l’accertamento di un nesso causale tra evento e danno e, conseguentemente, per l’individuazione di quali siano le cause da considerarsi quali presupposti antecedenti il danno.

         

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Si afferma così che “un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della “conditio sine qua non”): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante non appaiano del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell’imputazione del danno). Più in particolare l’incidenza eziologia delle “cause antecedenti” va valutata, per un verso, nel quadro dei presupposti condizionanti (per cui deve trattarsi di “antecedente necessario” dell’evento dannoso, a questo legato da un rapporto di causazione normale e non straordinario) e, per altro verso, in coordinazione con il principio della “causalità efficiente”, che contemperando la regola della “equivalenza causale”, espunge appunto le cause antecedenti dalla serie causale (facendole scadere al rango di mere occasioni) in presenza di un fatto sopravvenuto “di per idoneo a determinare il determinarsi dell’evento anche senza quegli antecedenti” (Cass. 10 maggio  2000, n. 5962).
Criterio, quello normalità, che tende a coincidere la prevedibilità, la quale, poi, altro non è che la regolarità causale.

 

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