Il sequestro preventivo di conti esteri



Un argomento sempre più attuale, anche in virtù dell’attuale congiuntura economica, è quello della tradizionale contrapposizione creditore /debitore.

Diffusa è ancora la convinzione che – nel caso di controversie transfrontaliere o per sfuggire ai creditori – sia sufficiente trasferire i fondi su un conto all’estero.

Una soluzione, questa, che se poteva avere margini di riuscita anni or sono, ora sicuramente non lo è più alla luce della introduzione nello scenario CEE dell’EAPO.

Di cosa si tratta?

L’ EAPO, acronimo di European Account Preservation Order corrispondente all’ Ordinanza europea di sequestro conservativo, è un istituto cautelare introdotto dal Regolamento UE 655 2014, entrato in vigore il 18 gennaio 2017.

L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) permette a un giudice di un paese UE di congelare i fondi di un conto bancario del debitore esistente in altro paese UE.



La procedura può essere utilizzata solo per i casi transfrontalieri, e cioè in quei casi  nei quali a) il giudice che esegue la procedura o b) il domicilio del creditore siano in uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova il conto corrente.

Al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie, il 18 ottobre 2020 è stato adottato il Decreto Legislativo 152/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020

Finalità dell’EAPO è la tutela del creditore in ambito europeo,  attuato attraverso l’ immobilizzazione delle somme corrispondenti all’ammontare del credito indicato nell’ordinanza europea, con conseguente facilitazione della procedura di recupero.



L’ottenimento  di un’ordinanza EAPO presuppone la ricorrenza dei seguenti presupposti:

– il conto bancario deve essere detenuto in uno Stato Membro UE diverso da quello ove il creditore è domiciliato o in cui sussiste la giurisdizione del giudice adìto;

– si deve trattare di un credito di natura civile o commerciale, con conseguente esclusione dei crediti in ambito fiscale, doganale o amministrativo, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure concorsuali;

– in mancanza di un titolo esecutivo il creditore deve dare la prova della bontà del suo diritto ( fumus boni iuris);

– il creditore deve altresì provare il periculum in mora, e cioè la sussistenza di un concreto pericolo che giustifichi l’immobilizzazione del conto corrente bancario.

– il creditore non deve aver già iniziato un’azione equivalente dinanzi a tribunale di altro Stato Membro UE.



La procedura per l’ottenimento di una ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del Regolamento UE 655/2014

  • La procedura può essere iniziata prima dell’avvio del procedimento di merito verso il debitore, nel corso procedimento o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare.
  • L’ autorità giudiziaria competente per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo è generalmente un’autorità competente a statuire anche sul merito. Qualora il debitore sia un consumatore, la competenza ad emettere l’ordinanza per garantire un credito relativo al contratto concluso dal consumatore è l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui è domiciliato il debitore.
  • In tutti i casi, il creditore deve produrre prove sufficienti che giustifichino il congelamento del conto bancario del debitore. Allorché il creditore presenti una richiesta di ordinanza di sequestro conservativo prima di aver ottenuto una decisione giudiziaria, devono inoltre essere forniti elementi sufficienti a dimostrare che la sua domanda relativa al credito vantato sarà verosimilmente accolta nel merito.
  • Viene utilizzato un modulo specifico per la presentazione della richiesta di ordinanza di sequestro conservativo, accompagnato da tutta la documentazione giustificativa.
  • Vengono definiti limiti temporali brevi entro i quali le diverse fasi del procedimento devono essere completate; essi possono variare a seconda che il creditore abbia già ottenuto o meno una decisione giudiziaria.
  • Nel caso di rigetto della domanda il creditore ha il diritto di impugnare la decisione.
  • Per garantire l’ effetto sorpresa dell’ordinanza di sequestro conservativo e assicurare che questa sia uno strumento utile, il debitore non viene informato prima della sua emissione.
  • Il creditore che non dispone delle informazioni sul conto bancario del debitore può, in determinate condizioni, richiede all’autorità giudiziaria di ottenere le informazioni sul conto dalle autorità preposte nello Stato membro dell’esecuzione.

Riconoscimento, esecutività ed esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo



  • L’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro in conformità del  regolamento UE viene riconosciuta negli Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività .
  • La banca ha l’obbligo di dichiarare, per mezzo di un apposito modulo, se l’ordinanza abbia portato al sequestro conservativo di somme appartenenti al debitore.
  • Il creditore ha l’obbligo di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza.
  • Alcuni importi possono essere esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, ad esempio importi necessari a garantire il sostentamento del debitore e della sua famiglia.



Tutela del debitore

Per contrastare il predetto provvedimento ed evitarne un suo abuso, al debitore sono attribuiti precisi mezzi di tutela consistenti:

  • nella possibilità di impugnare l’ordinanza di sequestro conservativo non appena questi venga a conoscenza del blocco dei suoi conti bancari;
  • nella possibilità di ottenere una garanzia da parte del creditore, onde consentire al debitore di essere risarcito per qualunque danno eventualmente provocatogli dalla predetta ordinanza;
  • in disposizioni sulla responsabilità del creditore per eventuali danni causati al debitore dall’ordinanza di sequestro conservativo per un errore del creditore medesimo.



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