Stato di necessità e violazione del codice della strada
Il caso.
Avanti al Giudice di Pace di Saluzzo veniva interposta opposizione a verbale di contestazione in ordine alla violazione di cui all’art. 142, comma 9, c.d.s. 1992, per aver il veicolo, condotto dal ricorrente, circolato su tratto autostradale superando di oltre 60 Km il prescritto limite di velocità massima.
A fondamento del ricorso l’opponente deduceva di essere incorso nella predetta violazione amministrativa in stato di necessità, poiché, mentre conduceva il proprio autoveicolo sull’anzidetta autostrada, era stato raggiunto da una telefonata della moglie che lo aveva avvertito che la madre era stata colta da un malore improvviso, verosimilmente grave, ragion per cui aveva avvertito l’indispensabilità di arrivare quanto prima a casa avendo la sua genitrice manifestato un’assoluta contrarietà ad essere condotta presso il pronto soccorso.
L’opposizione veniva rigettata.
In egual senso si orientava il tribunale di appello, escludendo che nella fattispecie fosse invocabile lo stato di necessità putativo.
Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione.
In particolare il ricorrente denunciava l’assunta violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 689/1981, con riferimento all’art. 54 c.p.c. e all’art. 32 Cost., avuto riguardo alla ravvisata insussistenza — nell’impugnata sentenza – del dedotto stato di necessità.
La decisione della Suprema Corte
Con pronuncia n. 16155/2019 la Corte di Cassazione rilevava come, ai fini della ricorrenza della scriminante dello stato di necessità”, sia indispensabile, un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero – quando si invochi detta esimente in senso putativo – l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d’animo, ma da circostanze concrete (oggettive) che la giustifichino.
Con ciò veniva confermato il principio di diritto in virtù del quale, in tema di cause di giustificazione, l’affermazione, da parte del contravventore, “dell’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità, deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito, cioè, al solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti e che siano univocamente idonei a poter comportare un imminente pericolo di danno grave per un soggetto non altrimenti ovviabile, e, quindi, tali da giustificare l’erroneo convincimento in capo al trasgressore di trovarsi in tale stato.”
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