Cos’è il MES
Il MES sostituisce il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), nati per salvare dall’insolvenza gli stati di Portogallo e Irlanda, investiti dalla crisi economico-finanziaria.
Il Meccanismo Europeo di Stabilità è stato istituito grazie alle modifiche apportate al Trattato di Lisbona, ratificate dal Consiglio UE nel marzo del 2011. Il fondo salva-Stati, la cui entrata in vigore prevista inizialmente per il 2013, è stata anticipata al luglio del 2012 a causa di una crisi del debito sempre più pressante.
Il fondo emette prestiti (concessi a tassi fissi o variabili) per assicurare assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà e acquista titoli sul mercato primario (contestualmente all’attivazione del programma Outright Monetary Transaction)
Il MES ha dunque la funzione di mantenere la stabilità finanziaria nella zona euro e, per garantire ciò utilizza la legislazione internazionale.
Ha sede in Lussemburgo.
Per garantire la tenuta del Vecchio Continente il fondo salva-Stati emette prestiti sulla base di condizioni piuttosto rigide e, in alcuni casi, può anche adottare atti sanzionatori.
Il fondo è gestito dal Consiglio dei governatori costituito dai ministri finanziari dell’area euro, da un Consiglio di amministrazione (nominato dal Consiglio dei governatori) e da un direttore generale, con diritto di voto, nonché dal commissario UE agli affari economico-monetari e dal presidente della BCE nel ruolo di osservatori. Le decisioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice (art. 4, c. 2).
Il MES emette strumenti finanziari e titoli, simili a quelli che il FESF emise per erogare gli aiuti a Irlanda, Portogallo e Grecia (con la garanzia dei paesi dell’area euro, in proporzione alle rispettive quote di capitale nella BCE), e potrà acquistare titoli di stati dell’euro zona sul mercato primario e secondario. Il fondo potrà concludere intese o accordi finanziari anche con istituzioni finanziarie e istituti privati. È previsto l’appoggio anche delle banche private nel fornire aiuto agli stati in difficoltà. In caso di insolvenza di uno Stato finanziato dal MES, quest’ultimo avrà diritto a essere rimborsato prima dei creditori privati.
L’operato del MES, i suoi beni e patrimoni ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità da ogni forma di processo giudiziario (art. 32).
Al fine di consentirne il suo pieno funzionamento, tutti i membri del personale sono immuni a procedimenti legali in relazione ad atti da essi compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni e godono dell’inviolabilità nei confronti dei loro atti e documenti ufficiali (art. 35).
È però previsto un collegio di cinque revisori esterni (art. 30, comma 1 e 2), indipendente e nominato dai governatori del fondo, ha accesso ai libri contabili e alle singole transazioni del MES.
La composizione del collegio è così ripartita: un membro proviene dalla Corte dei Conti Europea, e altri due a rotazione dagli organi supremi di controllo degli Stati membri.
Le modalità di funzionamento del fondo sono state definite dall’articolo 3 del trattato istitutivo. L’organizzazione raccoglie fondi volti a sostenere gli Stati membri, ossia quelli che prima o dopo hanno adottato l’euro come moneta unica e che in un determinato periodo di tempo si trovano in forte difficoltà.
L’ operatività del MES si svolge sostanzialmente attraverso tre fasi.
1. Lo Stato che versa in difficoltà avanza al Presidente del Consiglio dei governatori del fondo salva-Stati una richiesta di assistenza.
2. Il MES chiede alla Commissione UE di valutare lo stato di salute del Paese in questione e di definire il suo fabbisogno finanziario. In questa fase l’esecutivo comunitario e la BCE (e se necessario il FMI) analizzano se la crisi di quello Stato può costituire un pericolo il resto dell’Eurozona.
3. Esperita la fase istruttoria, l’organo plenario del MES decide di agire e aiutare il Paese in difficoltà (il tutto più o meno nell’arco di 7 giorni dalla data di presentazione della richiesta formale di assistenza). L’aiuto avviene attraverso prestiti.
Le decisioni del Consiglio vengono prese a maggioranza semplice o qualificata e godono di immunità giudiziaria. I diritti di voto sono proporzionali rispetto alla quota versata da ogni Stato.
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