Maleducazione del dipendente e suo licenziamento
Con una pronuncia del 2016 (n. 18418/2016) la Suprema Corte ha sottolineato come i comportamenti maleducati, scostanti e scontrosi, diano luogo a una semplice sanzione disciplinare, salvo che si sconfini nella cosiddetta incompatibilità ambientale. Ciò anche se si tratta di comportamenti destinati ai clienti dell’azienda. Incompatibilità di entità tale da paralizzare le funzioni dell’ufficio o del reparto. In tal caso l’imprenditore dovrà verificare se il lavoratore possa essere spostato o trasferito. Ne consegue che il carattere scontroso e la maleducazione del lavoratore devono essere posti su un piano inferiore e meno grave rispetto alla incompatibilità ambientale e, quindi, non giustificano il trasferimento né tantomeno il licenziamento.
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