Riscaldamento centralizzato nel condominio: riparto delle spese
Questo il caso.
Un condomino invocava la suddivisione delle spese relative al riscaldamento in funzione dell’effettivo consumo, richiamando una delibera della Giunta regionale della Lombardia n. IX/2601, che afferma: “Per la corretta suddivisione delle spese inerenti alla climatizzazione invernale e all’uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50%. È fatta salva la possibilità per le prime due stagioni termiche successive all’installazione dei suddetti sistemi che la suddivisione possa avvenire ancora in base solo ai millesimi di proprietà”.
La vicenda giungeva avanti alla S.C. di Cassazione la quale, in punto al quesito se in caso di riscaldamento centralizzato nel condominio il riparto debba avvenire secondo tabelle o su consumo effettivo affermava il seguente principio:
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“le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio” (Cass. 28282/2019).
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