Cos’è l’ abbandono di persone minori o incapaci
Si tratta del delitto previsto dall’art. 591 c.p., commesso da chi abbandona una persona minore di 14 anni o incapace di badare a se stessa, avendone la custodia o dovendone avere cura; è colpevole anche chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore di 18 anni, a lui affidato nel territorio dello Stato per motivi di lavoro.
L’incapacità di badare a se stesso può derivare da malattia di corpo o di mente, da vecchiaia o da qualsiasi altro motivo che renda di fatto il soggetto non autosufficiente.
L’obbligo di custodia o di cura nei confronti della persona minore o incapace può anche derivare da una semplice situazione contingente, non essendo necessaria l’esistenza di un precedente rapporto tra i soggetti: commettono quindi il reato non solo il genitore, il parente, il maestro, il tutore, ma anche colui che casualmente ritrovi la persona minore o incapace, e persino il rapitore.
Il reato è punibile d’ufficio con la reclusione da 6 mesi a 5 anni; se dall’abbandono derivano lesioni al minore o all’incapace, la reclusione è da 1 a 6 anni, e in caso di morte da 3 a 8 anni.
Tali pene vengono aumentate fino a un terzo se il reato è commesso da: genitore, coniuge, tutore, figlio, adottante, adottato.
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