Affitto breve e comunicazione alla Questura




Dal novembre 2018 è diventato obbligatorio comunicare alla Questura le generalità delle persone alloggiate con la formula degli affitti brevi, entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo.

Si tratta di una novità  contenuta in un emendamento del DL Sicurezza la cui legge di conversione è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2018.

Il mancato adempimento comporta l’irrogazione  della sanzione penale (art. 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) che prevedono l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a 206 euro.




Prima dell’indicata modifica l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza la presenza e i dati di ospiti alloggianti per un periodo inferiore ai 30 giorni era previsto solo in caso di cittadini extracomunitari, mentre per i periodi superiori ai 30 giorni anche in caso di presenza dei cittadini dell’Unione Europea.

La nuova comunicazione deve essere effettuata telematicamente attraverso il portale Alloggiati Web, disponibile da qualche anno sul sito della Polizia di Stato.

Prima di poter compilare la schedina alloggiati, ovvero il modulo di comunicazione, occorre richiedere le credenziali di accesso al servizio recandosi alla Questura territorialmente competente.

La richiesta può in genere essere effettuata anche online via PEC.

Ai fini della comunicazione predetta il proprietario dell’immobile concesso in affitto dovrà di conseguenza  richiedere a ciascun inquilino la carta d’identità (o altro documento idoneo) onde procedere all’identificazione.


Discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: