Come veniva disciplinato il delitto di adulterio
Sino alle sentenze della Corte costituzionale (121 del 19 dicembre 1968 e 147 del 3 dicembre 1969) che hanno dichiarato l’illegittimità delle norme, il codice incriminava il coniuge che commetteva un adulterio, che cioè aveva rapporti sessuali con persone diverse da quella cui era unito in matrimonio ( artt. 559 e 560 c.p.).
La disciplina era diversa a seconda che a commettere il fatto fosse la moglie o il marito.
Infatti la prima era punita con la reclusione fino a 1 anno (2 in caso di relazione adulterina) anche per i soli rapporti occasionali; mentre per la punibilità del marito (fino a 2 anni di reclusione) era necessario che questi tenesse una concubina (donna convivente maritalmente, senza essere moglie) presso la casa coniugale o notoriamente altrove.
Non era punito, pertanto, il marito che avesse rapporti occasionali con altre donne. In ogni caso, dopo la sentenza della Corte costituzionale, l’adulterio, sia della moglie sia del marito, ha perso qualsiasi rilevanza penalistica. Può avere ancora importanza, invece, in ordine alla separazione personale dei coniugi, di cui si occupa il diritto civile.
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