Cos’è l’abbandono del domicilio domestico (o del tetto coniugale)



L’art. 570 c.p. prevede che il coniuge che, senza giusta causa, abbandona il domicilio domestico commette un reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ( art. 143 c.c.). Non si può considerare reato l’allontanamento giustificato o di breve durata del coniuge (es. per ragioni di lavoro o di salute).

Sussiste giusta causa (e quindi l’allontanamento non è reato) quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (es. maltrattamento da parte del coniuge).

Anche la presentazione della domanda di separazione, annullamento o divorzio giustifica e legittima l’abbandono del tetto coniugale. Inoltre perché ci sia il reato occorre che il coniuge allontanatosi rifiuti l’invito dell’altro a tornare, dato che in assenza di ogni richiamo si desume un accordo fra i coniugi per la separazione di fatto.



Qualora esistano tutti i requisiti per definire il reato, nei confronti del coniuge che si è allontanato è sospeso il diritto all’assistenza morale e materiale derivante dal matrimonio, e il giudice può ordinare il sequestro dei suoi beni al fine di provvedere ai bisogni della famiglia e all’assolvimento dei doveri verso i figli ( art. 146 c.c.).

Si tratta di reato punibile su querela che comporta la reclusione fino a 1 anno o la multa da 200.000 lire a 2 milioni. Se ci sono le aggravanti (quando cioè il coniuge allontanatosi «malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge», oppure «fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa») le pene si applicano congiuntamente, e il reato è punibile d’ufficio se chi lo subisce così aggravato è un minore.

Nel diritto civile l’abbandono del domicilio domestico fa venir meno, per l’altro coniuge, l’obbligo del mantenimento. In caso di separazione coniugale può dar luogo all’addebitamento della separazione stessa, con conseguenze negative sul piano patrimoniale per il coniuge che ha tenuto questa condotta (perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori).



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