Chi è l’amministratore di sostegno




L’amministratore di sostegno (su come diventarlo v. il mio post) è un istituto dell’ordinamento giuridico italiano, disciplinato dal codice civile.

La sua funzione è quello di affiancare il soggetto privo in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire.

La figura è stata introdotta con la legge 9 gennaio 2004 n. 6.

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Scopo della legge è quello di coadiuvare il soggetto privo di autonomia nell’affrontare problemi concreti quali ad esempio acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro.

Attraverso tale disposizione normativa  il legislatore italiano ha innovato la materia delle limitazioni relative alla capacità di agire delle persone.

Al di là della già privilegiata tutela del patrimonio, della famiglia e dei creditori dei soggetti affetti da disabilità si è stabilito che colui che sia  privo in tutto o in parte di autonomia per effetto di una infermità fisica o psichica o si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, ha diritto di essere coadiuvato da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare  il quale previa valutazione di quelle che sono le esigenze dell’ausilio, disporrà, per gli atti o per le categorie di atti per i quali si ravvisi l’opportunità del sostegno, la sostituzione ovvero la mera assistenza della persona che non sia in grado di darvi autonoma esecuzione.

La nomina compete al soggetto beneficiario il quale a tal fine ricorre al giudice tutelare.




Ma la nomina può essere chiesta anche dal coniuge,  dalla persona stabilmente convivente con il beneficiario, dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo grado.

A richiedere la nomina possono infine anche essere il tutore o il curatore del beneficiario, e, d’ufficio, il pubblico ministero.


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La nomina può avvenire anche tramite scrittura privata non autenticata, senza l’assistenza di un notaio.

L’amministrazione di sostengo si presenta quindi come una misura alternativa alla pronuncia di interdizione e inabilitazione di cui può beneficiare una persona che a causa di un’infermità o per una menomazione fisica o psichica si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporale, di provvedere ai propri interessi. 

Conseguentemente deve trattarsi di una menomazione non talmente grave da comportare l’interdizione o l’inabilitazione (ad es. alcolisti, soggetti disabili, ecc.)

 L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice con decreto; il decreto deve indicare l’atto per il quale è richiesta l’assistenza dell’amministratore.

La nomina dell’amministratore di sostegno può essere revocata in ogni momento in cui vengano meno le condizioni che ne hanno generato la necessità.

La decadenza della funzione non può però essere automatica, salvo che non si tratti di nomina a tempo determinato, e deve essere disposta dal giudice tutelare con apposito decreto a seguito di specifica istanza dell’interessato, del suo amministratore o degli altri soggetti interessati.


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