Periodo di preavviso e inerzia dell’agente
Un caso ricorrente nella pratica è quello dell’inerzia dell’agente durante il preavviso.
In buona sostanza si tratta dell’agente che durante il decorso di tale periodo non svolga la propria attività.
Ipotesi questa che porta a chiedersi se l’azienda preponente, pur in costanza del predetto preavviso, possa ugualmente recedere per giusta causa, considerato che durante tale fase rimangono immutati gli obblighi delle parti.
La risposta è affermativa, come viene confermato da una recente pronuncia della Cassazione (20821/2018).
Nella specie si trattava di un agente di commercio il quale, una volta receduto dal contratto di agenzia in corso, successivamente all’operato recesso si era poi rifiutato di svolgere la propria attività diminuendo le visite ai clienti da cui era conseguita una inevitabile diminuzione del fatturato per la preponente.
Il verificarsi di tale eventualità rappresenta, ad avviso della Suprema Corte, motivo di recesso per giusta causa anche in costanza di preavviso e quindi di scioglimento immediato del rapporto di agenzia (c.d. recesso in tronco), permanendo in capo alla preponente, quale parte non inadempiente, il conseguente diritto al risarcimento dei danni ed all’indennità sostitutiva per il residuo periodo di preavviso non goduto causa (“Che infatti a fronte dell’inadempimento di una delle parti, ritenuto grave e tale da rompere il rapporto fiduciario , la parte adempiente non può che comunicare il recesso immediato per porre fine al rapporto, così legittimandosi , in caso di accertamento della giusta causa del recesso intimato, il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, oltre che ad eventuale altro risarcimento danni”, S.C. 20821/2018).
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