Concessione di vendita ed esclusiva
Anche nella concessione di vendita l’esclusiva assume un carattere ricorrente.
Attraverso tale clausola il concessionario, godendo del privilegio di essere l’unico, all’interno di un determinato ambito territoriale, ad acquistare la merce direttamente dal produttore, consegue tutti quei vantaggi economici dipendenti dall’assenza di un vero e proprio rapporto concorrenziale con altri possibili rivenditori.
Analogamente al contratto di agenzia, la clausola di esclusiva, nonostante la sua evidente funzione di rafforzamento dei rapporti tra concedente e concessionario, raggiunta mediante l’eliminazione di qualunque forma di concorrenza, non costituisce però un elemento essenziale alla configurazione giuridica della concessione di vendita.
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Si tratta, quindi, di una clausola frequente, la quale può anche mancare, ma che, per la sua operatività, deve comunque essere menzionata nel contratto.
Tale orientamento si pone in netto contrasto con una precedente giurisprudenza di legittimità, propensa, invece, a ricollegare l’esistenza del rapporto di concessione non solo all’esistenza di un obbligo, da parte del concessionario, di acquistare in proprio determinate merci per rivenderle, ma anche alla preesistenza di una clausola di esclusiva, che garantisca il concessionario medesimo da eventuali intromissioni del concedente nella zona di sua operatività; intromissioni che si possono risolvere nella difficoltà, per il concessionario, una volta acquistate le merci, di poterle poi rivenderle.
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