Omicidio colposo stradale e revoca della patente




Con un recentissimo intervento la Corte Costituzionale, in punto alla legge 41 del 2016 che ha introdotto il delitto di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi e gravissime inasprendo le sanzioni, ne ha sancito la costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel contempo la Corte ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 del Codice della Strada laddove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni personali.

A tale riguardo i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe  ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.


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