L’impedimento dell’agente di commercio




Nell’ambito del dovere di informazione generica si colloca l’obbligo dell’agente di comunicare al preponente la sopravvenienza di determinati impedimenti che rendono difficoltosa o comunque impossibile la prosecuzione del rapporto. 

L’art. 1747 c.c. stabilisce espressamente che <<l’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno>>.
Alla base della disposizione si pone l’evidente finalità di tutelare la collaborazione stabile tra le parti, evitandosi che impedimenti momentanei o definitivi, non prontamente comunicati, possano risolversi per la ditta preponente in una compromissione della propria attività di vendita nell’ambito della zona assegnata all’agente.

       

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E a tale comportamento deve uniformarsi l’agente ogniqualvolta intervengono circostanze che impediscono il normale esercizio dell’attività.
Impedimento, questo, che deve considerarsi esistente in tutti quei casi in cui, indipendentemente dalla sua consistenza (sia perché si tratti di una lieve difficoltà come di una vera a propria impossibilità sopravvenuta) e dalla sua durata intervengano elementi esterni che importano un mutamento della originaria situazione e che possono determinare il rischio, per il preponente, di incorrere in spese inutili.
L’obbligo nasce nel momento in cui l’agente medesimo si trova nell’impossibilità obiettiva di eseguire regolarmente la propria prestazione, risultando a tal fine irrilevante la circostanza che detto impedimento sia o meno a lui imputabile: ciò che rileva è che egli si reputi non in grado di adempiere esattamente l’incarico ricevuto.



Diverse saranno le sorti del contratto di agenzia in corso, a seconda della definitività o meno dell’impedimento. Così, qualora l’impossibilità sia definitiva, si ha l’estinzione definitiva delle obbligazioni facenti capo alle parti (art. 1256 e 1463 c.c.).

Se, invece, l’impossibilità è soltanto temporanea si verifica la sospensione del rapporto (art. 1464 c.c.): l’agente non è tenuto, temporaneamente, ad acquisire affari e ad adempiere ad altre oblbigazioni che a lui fanno capo, come pure il preponente non è impegnato a non concludere direttamente affari nella zona riservata all’agente.

      

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Inoltre, il preponente può recedere con effetto immediato (art. 1464 c.c.) senza dovere rispettare l’art. 1750 c.c.
Qualora, poi, l’impedimento sia dovuto all’insorgere di una malattia o al verificarsi di un infortunio, vanno richiamati l’art. 8 dell’ AEC 26.2.2002, l’art. 12 dell’ AEC 20.3.2002, l’art. 10, dell’AEC 12.6.2002 i quali prevedono che il rapporto resti sospeso per un periodo massimo di <>, pur potendo la medesima nominare altri agenti senza che l’agente impossibilitato possa vantare alcun diritto alla provvigione per gli affari conclusi senza il suo intervento, salvo patto contrario.
In egual senso dispongono gli AEC del 2009 e 2014.


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