Perdita di chance e mancata progressione di carriera




Le ipotesi, più ricorrenti, di danno da perdita di chance, vagliate dalla giurisprudenza, attengono, in principal modo, alla perdita di progressione di carriera o di future occasioni di lavoro.

Tipico caso di perdita della progressione di carriera, considerato dalla giurisprudenza, è quello conseguente all’irregolare espletamento di una procedura concorsuale.

Si è così affermato che la certezza o comunque la probabilità concreta di conseguire un risultato utile rappresenta il fondamento per il risarcimento della perdita di chance di promozione.

A tal fine il  danno risarcibile al   lavoratore   va  ragguagliato alla  probabilita’  di conseguire  il beneficio futuro agganciato alla ragionevole   certezza   dell’esistenza   di   una  non  trascurabile probabilita’ favorevole.

In tale caso il danno andrà determinato  applicando  al  parametro costituito dalle  retribuzioni  che  sarebbero spettate  in  caso  di promozione un  coefficiente  di  riduzione che  tenga conto di quella probabilita’,   oppure,  ove  questo   o  altro  criterio risulti  di difficile  utilizzazione, ricorrendo  alla valutazione equitativa, la quale  esige   una congrua  ed  adeguata  motivazione, che  non  puo’ esaurirsi  nell’apodittica e tautologica affermazione della giustezza od equita’ della determinazione adottata.

     

E’, in ogni caso, a carico del lavoratore la dimostrazione che, se  il concorso  fosse stato  legittimamente espletato,  questi sarebbe stato certamente incluso nell’elenco  dei promossi anche in relazione ai titoli e punteggi degli  altri partecipanti, pur se non dichiarati vincitori, come pure la dimostrazione del relativo danno subito, quantificabile nella retribuzione che allo stesso sarebbe spettata nella superiore qualifica.

Conseguentemente, ove  detta prova sia  in concreto difficile  o impossibile, deve ritenersi  consentita  soltanto la risarcibilita’ del  danno costituito dalle spese sostenute per  la partecipazione al concorso  e la liquidazione in  via  equitativa  del  danno  costituito  dalla  privazione  della possibilita’   di   vincerlo  (cosiddetta   chance),   determinandosi l’entita’  di tale  danno  – il  cui ammontare  puo’,  nei casi  piu’ gravi, essere  eguale all’importo delle retribuzioni  nella superiore qualifica  –   in  ragione   della  gravita’   e  del   numero  delle illegittimita’  della  procedura  nonche’  della  maggiore  o  minore possibilita’   di   successo   del  dipendente   e   del   successivo comportamento del datore di lavoro (Cass. 12.10.88, n. 5494).

In altre parole, il dipendente puo’ agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione nella maggiore qualifica e l’accoglimento di tale azione e’ soggetta ad una duplice condizione:

(a) che il concorso sia stato espletato illegittimamente per violazione delle norme procedimentali di carattere legislativo o collettivo o contrattuale o comunque dei principi di correttezza o di buona fede;

(b) che il dipendente abbia comprovato che, se il concorso fosse stato legittimamente espletato, egli sarebbe stato certamente incluso nell’elenco dei promossi. 

        

Pertanto, non una qualsiasi inosservanza delle norme che regolano il corretto svolgimento delle operazioni concorsuali puo’ dar luogo ad un danno e, quindi, all’azione di risarcimento, ma soltanto quelle inosservanze che incidano concretamente sulla promozione del dipendente.

Quest’ultimo, perciò, non puo’ lamentare alcun danno e, così, non puo’ ottenere alcun risarcimento, quando sia certo che, anche se non vi fosse stata la violazione procedimentale lamentata, egli non avrebbe potuto conseguire l’inserzione nella graduatoria dei promossi (o comunque una migliore inserzione nella graduatoria qualora siano previsti particolari benefici anche per i non promossi). 

L’accertamento della irregolare formazione della graduatoria dei vincitori  e, quindi, dell’invalidita’ del concorso e’, dunque, un presupposto logico necessario per l’accoglimento dell’azione di risarcimento del danno.




In altra occasione si è poi affermato che il lavoratore – danneggiato, il quale lamenta  la  perdita di chance, non puo’ limitarsi ad allegare una generica inadempienza del datore  di lavoro  agli  obblighi  di correttezza  e buona fede nella valutazione  dei  titoli degli  aspiranti  alla  promozione, ma  deve specificare  gli elementi di fatto indicativi di tale violazione (Cass. 11.6.92, n. 7210).

Tale sentenza si rivela, perciò, interessante soprattutto per quanto riguarda l’onere della prova di perdita di chance che incombe al danneggiato.

Detto onere, come meglio risulta nella parte motiva della predetta pronuncia, dovrà, infatti, adempiersi nel rispetto di determinati criteri.

Si è così affermato che “chi lamenta perdita di “chance” non puo’ allegare una generica inadempienza del datore di lavoro ma deve indicare specificamente, ad es., i titoli altrui eventualmente sopravalutati nonche’ le persone da cio’ agevolate, gli elementi di fatto e le ragioni di sostegno degli eventuali erronei utili inserimenti in graduatoria di alcuni promossi ecc.”


 

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