Perdita di chance e mancata progressione di carriera
Le ipotesi, più ricorrenti, di danno da perdita di chance, vagliate dalla giurisprudenza, attengono, in principal modo, alla perdita di progressione di carriera o di future occasioni di lavoro.
Tipico caso di perdita della progressione di carriera, considerato dalla giurisprudenza, è quello conseguente all’irregolare espletamento di una procedura concorsuale.
Si è così affermato che la certezza o comunque la probabilità concreta di conseguire un risultato utile rappresenta il fondamento per il risarcimento della perdita di chance di promozione.
A tal fine il danno risarcibile al lavoratore va ragguagliato alla probabilita’ di conseguire il beneficio futuro agganciato alla ragionevole certezza dell’esistenza di una non trascurabile probabilita’ favorevole.
In tale caso il danno andrà determinato applicando al parametro costituito dalle retribuzioni che sarebbero spettate in caso di promozione un coefficiente di riduzione che tenga conto di quella probabilita’, oppure, ove questo o altro criterio risulti di difficile utilizzazione, ricorrendo alla valutazione equitativa, la quale esige una congrua ed adeguata motivazione, che non puo’ esaurirsi nell’apodittica e tautologica affermazione della giustezza od equita’ della determinazione adottata.
E’, in ogni caso, a carico del lavoratore la dimostrazione che, se il concorso fosse stato legittimamente espletato, questi sarebbe stato certamente incluso nell’elenco dei promossi anche in relazione ai titoli e punteggi degli altri partecipanti, pur se non dichiarati vincitori, come pure la dimostrazione del relativo danno subito, quantificabile nella retribuzione che allo stesso sarebbe spettata nella superiore qualifica.
Conseguentemente, ove detta prova sia in concreto difficile o impossibile, deve ritenersi consentita soltanto la risarcibilita’ del danno costituito dalle spese sostenute per la partecipazione al concorso e la liquidazione in via equitativa del danno costituito dalla privazione della possibilita’ di vincerlo (cosiddetta chance), determinandosi l’entita’ di tale danno – il cui ammontare puo’, nei casi piu’ gravi, essere eguale all’importo delle retribuzioni nella superiore qualifica – in ragione della gravita’ e del numero delle illegittimita’ della procedura nonche’ della maggiore o minore possibilita’ di successo del dipendente e del successivo comportamento del datore di lavoro (Cass. 12.10.88, n. 5494).
In altre parole, il dipendente puo’ agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione nella maggiore qualifica e l’accoglimento di tale azione e’ soggetta ad una duplice condizione:
(a) che il concorso sia stato espletato illegittimamente per violazione delle norme procedimentali di carattere legislativo o collettivo o contrattuale o comunque dei principi di correttezza o di buona fede;
(b) che il dipendente abbia comprovato che, se il concorso fosse stato legittimamente espletato, egli sarebbe stato certamente incluso nell’elenco dei promossi.
Pertanto, non una qualsiasi inosservanza delle norme che regolano il corretto svolgimento delle operazioni concorsuali puo’ dar luogo ad un danno e, quindi, all’azione di risarcimento, ma soltanto quelle inosservanze che incidano concretamente sulla promozione del dipendente.
Quest’ultimo, perciò, non puo’ lamentare alcun danno e, così, non puo’ ottenere alcun risarcimento, quando sia certo che, anche se non vi fosse stata la violazione procedimentale lamentata, egli non avrebbe potuto conseguire l’inserzione nella graduatoria dei promossi (o comunque una migliore inserzione nella graduatoria qualora siano previsti particolari benefici anche per i non promossi).
L’accertamento della irregolare formazione della graduatoria dei vincitori e, quindi, dell’invalidita’ del concorso e’, dunque, un presupposto logico necessario per l’accoglimento dell’azione di risarcimento del danno.
In altra occasione si è poi affermato che il lavoratore – danneggiato, il quale lamenta la perdita di chance, non puo’ limitarsi ad allegare una generica inadempienza del datore di lavoro agli obblighi di correttezza e buona fede nella valutazione dei titoli degli aspiranti alla promozione, ma deve specificare gli elementi di fatto indicativi di tale violazione (Cass. 11.6.92, n. 7210).
Tale sentenza si rivela, perciò, interessante soprattutto per quanto riguarda l’onere della prova di perdita di chance che incombe al danneggiato.
Detto onere, come meglio risulta nella parte motiva della predetta pronuncia, dovrà, infatti, adempiersi nel rispetto di determinati criteri.
Si è così affermato che “chi lamenta perdita di “chance” non puo’ allegare una generica inadempienza del datore di lavoro ma deve indicare specificamente, ad es., i titoli altrui eventualmente sopravalutati nonche’ le persone da cio’ agevolate, gli elementi di fatto e le ragioni di sostegno degli eventuali erronei utili inserimenti in graduatoria di alcuni promossi ecc.”
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