Cos’è la perdita di chance




La configurabilità di un lucro cessante può ravvisarsi non solo quando l’illecito abbia inciso su di una vicenda già sfavorevolmente definita, ma pure quando abbia impedito al danneggiato di approfittare di una situazione vantaggiosa (c.d. perdita di chance); e questo anche nell’ipotesi in cui il vantaggio non si sia ancora perfezionato, presentandosi puramente aleatorio.

Si possono citare, a titolo esemplificativo, i casi portati dalla dottrina  del fantino, ingaggiato per montare un cavallo, che arriva, per sua colpa, in ritardo per partecipare alla gara, del pittore che spedisce, a mezzo corriere o di terzi, un quadro ad un’esposizione che, per colpa del corriere o di terzi, va distrutto o non viene consegnato in tempo utile sicchè non può conseguire il premio o, infine, dell’ avvocato che lascia trascorrere il termine utile per presentare un ricorso del suo cliente, privandolo, in tal modo, della possibilità di ottenere la cassazione di una sentenza sfavorevole.

La perdita della chance, in queste e simili ipotesi,  si rifà ad un’incognita, perchè la situazione vantaggiosa avrebbe potuto prodursi, se non si fosse verificato un determinato fatto ma, al tempo stesso, non può escludersi che, anche senza di esso altri fattori avrebbero egualmente potuto ostacolare il corso degli eventi.

Il requisito della concretezza della chance  è il necessario corollario dell’ammissione della sua risarcibilità.

La tutela risarcitoria della chance non può infatti essere ammessa senza limiti, posto che quasi sempre un fatto generatore di responsabilità determina la perdita della possibilità di conseguire un qualche vantaggio.

Superando le obiezioni della dottrina che, negli anni sessanta, lo aveva qualificato quale lesione di un interesse di mero fatto, come tale non assoggettabile ad alcuna forma di risarcimento, anche il danno da perdita di chance viene oggi unanimemente ritenuto pienamente risarcibile.

Questo non ha, però, esentato la dottrina dall’effettuare alcune precisazioni riguardo la sua natura.

La perdita di chance, si osserva, non è troppo dissimile da quella del lucro cessante, perchè in entrambi i casi l’evento dannoso non sottrae al patrimonio una entità già esistente e su cui il danneggiato vantava un diritto attuale, ma impedisce soltanto una probabilità di lucro; inoltre, resta ignoto, anche nel caso del guadagno mancato, se un qualche evento fortuito avrebbe ugualmente impedito che le speranze, sia pur fondate, di conseguirlo, si realizzassero. 

Diversa prospettiva si apre, invece, qualora la chance venga considerata non quale perdita di un risultato utile, ma quale perdita della possibilità di conseguire un risultato utile.

         

In questa seconda ipotesi, infatti, quando si verifica il danno, l’utilità è già presente nel patrimonio del danneggiato nella forma della possibilità di conseguire un risultato favorevole.

In tale contesto, non può, quindi, che accogliersi con favore il riconoscimento della risarcibilità della chance.

Dell’impostazione che vede nel danno da perdita di chance la perdita della possibilità conseguire un risultato positivo, se ne trova conferma anche in giurisprudenza.

Come afferma la Cassazione (22.4.93, n.4725),  nel caso di perdita di chances, <<individuata quale danno che trova il proprio fondamento nel probabile verificarsi di una situazione favorevole futura per il danneggiato, la relativa liquidazione dovrà tenere conto anche del fattore di probabilità sfavorevole>>, con la conseguenza <<che dovrà essere determinato tenendosi conto anche di tale circostanza e, perciò, apportandosi le dovute riduzioni>>.




Solo qualora tale criterio si presenti di difficile utilizzazione, sarà ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Ed è ancora la giurisprudenza, questa volta di merito, ad evidenziare come il danno da perdita di chance vada ricollegato alla concreta possibilità di ottenere il risultato e, di converso, ad escludere la risarcibilità del danno in assenza di una relazione causale prossima, ancorchè solo probabile, tra le chances e le utilità da essa prefigurate (Trib.Roma 28.10.1999, Danno e responsabilità, 2000, 658).

Il riconoscimento del danno da perdita di chance deve dunque essere ancorato alla dimostrazione dell’effettiva perdita, da parte del danneggiato, della possibilità di conseguire un risultato utile.

Necessaria si rivela quindi, sul piano processual – probatorio,  la dimostrazione, da parte dell’attore, dell’esistenza di un nesso causale tra quello che è il probabile danno e le future opportunità del singolo (Cass. 25.9.1998, n.9598).


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