“Rent to Buy” e fallimento
Dopo aver illustrato, in un precedente post, le caratteristiche del contratto di rent to buy, oggi trattiamo delle conseguenze derivanti dal fallimento di una delle due parti (venditore, acquirente).
Nel caso in cui a fallire sia il concedente/venditore il contratto proseguirà ed il curatore subentrerà in luogo del fallito.
Conseguentemente il curatore riscuote i canoni e presterà il consenso al successi eventuale trasferimento dell’immobile garantendo l’acquirente da eventuali pretese di terzi e dai vizi.
Il contratto di rent to buy non soggetto a revocatoria fallimentare a condizione che ricorrano i seguenti presupposti:
-il contratto sia stato trascritto
-sia stato concluso ad un giusto prezzo
-abbia ad oggetto un immobile ad uso abitativo, destinato a costituire l’abitazione principale del conduttore/acquirente o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado oppure si tratti di immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività di impresa dell’acquirente purchè alla data di intervenuto fallimento tale attività sia effettivamente esercitata o siano compiuti investimenti al fine di darvi inizio (art. 67, comma 3, lettera c, legge fallimentare).
Qualora invece a fallire sia il conduttore/acquirente l’esecuzione del contratto è sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, sceglie se subentrare nel contratto di rent to buy in luogo del fallito o scioglierlo evitando così la stipulazione della vendita (art. 72 legge fallimentare).
Ovviamente nel caso di subentro del curatore nel contratto, questi assumerà i relativi diritti ed obblighi potendo quindi procedere anche all’acquisto dell’immobile.
Se invece intende sciogliere il contratto, il concedente avrà diritto alla restituzione dell’immobile e, qualora non diversamente convenuto, acquisire i canoni percepiti a titolo di indennità.
Discussione