Chi è il raccomandatario agente
Il raccomandatario marittimo è stato disciplinato per la prima volta, in modo organico, dal codice della navigazione negli artt.287 – 291.
Tali norme delineano le particolari raffigurazioni che può assumere il rapporto in questione, senza entrare nel dettaglio delle specifiche funzioni svolte dal raccomandatario, contenute, invece, nella l. 4.4.77, n.135, che ne disciplina l’attività professionale.
L’art.2 della citata legge individua il raccomandatario marittimo nella figura di chi <<svolge attività di raccomandazione di navi, quali l’assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o di terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati. Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall’armatore o dal vettore, nonché con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale>>.
Secondo la disposizione accolta nell’art. 287 cod.nav., il raccomandatario marittimo deve ritenersi, normalmente, un mandatario con rappresentanza.
L’articolo citato stabilisce infatti che <<al contratto di raccomandazione di applicano le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza>>.
A tale norma, di portata generale, fanno poi eccezione alcune situazioni espressamente individuate nell’art. 290 cod.nav., il quale contempla figure diverse di raccomandatario che si distaccano dalla figura tipo individuata nel citato art. 287 cod.nav.
Tale articolo prevede che a) quando il raccomandatario è preposto all’esercizio di una sede dell’impresa di navigazione o di quella di trasporto si applicano le norme relative agli institori (art.2203 – 2208 c.c.); b) quando il raccomandatario assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell’armatore o del vettore, si applicano le norme sul contratto di agenzia, c) quando il raccomandatario assume l’obbligo di trattare e di concludere in nome proprio affari per conto dell’ armatore o del vettore, si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.
Con ciò, quindi, il raccomandatario può essere anche agente.
Egli si distingue nettamente dalle altre figure di raccomandatario per la caratteristica tipica dell’agenzia che è quella di attuare una collaborazione stabile e continuativa volta alla promozione di contratti.
Si differenzia inoltre dall’agente marittimo in senso stretto in quanto mentre questi ha soltanto il compito di promuovere contratti (di regola nell’interesse dell’armatore – vettore o del noleggiatore) il raccomandatario ha il medesimo compito e, in subordine, o comunque in misura limitata, i compiti di raccomandazione.
L’attività del raccomandatario agente è sostanzialmente un’attività materiale; in ciò essa si differenzia da quella del raccomandatario mandatario quale vera e propria attività giuridica. Come emerge dallo stesso art. 290 cod. nav. nonchè dall’ AEC 10.11.41, la disciplina applicabile al raccomandatario agente è la stessa dettata per l’agente di commercio. A questi troveranno, così, applicazione, senza riserva, le norme di cui agli art. 1742 e ss. c.c.
Secondo alcuni autori tale regola generale incontra alcune limitazioni, come nel caso dell’art. 1745 c.c., sui poteri rappresentativi dell’agente, considerato non applicabile integralmente in considerazione della precisa disposizione contenuta nell’art. 288 c.nav., concernente tutti i raccomandatari, la quale prevede che <<entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell’armatore o del vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio>>.
Secondo questo orientamento, dunque, il raccomandatario agente godrebbe della più ampia rappresentanza processuale stabilita dall’art. 288 c.nav. e non di quella limitata prevista dall’art. 1745 c.c.
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