Gruppo di contratti in un interno distributivo
L’individuazione di una categoria autonoma di contratti che va sotto il nome di “contratti di distribuzione” è finalizzata ad accomunare tra loro quei contratti che si rivolgono ad una identica determinata finalità economica, consistente nell’agevolare la commercializzazione dei beni, pone l’ulteriore questione se tali rapporti, anche tra loro diversi, presentino, su un piano strettamente giuridico, affinità.
Indubbiamente i contratti di distribuzione nel loro insieme sono dotati di caratteristiche comuni.
L’esame di contratti tipici quali l’agenzia, la commissione, il contratto estimatorio, ma anche di contratti atipici quali la concessione di vendita ed il franchising denota un primo elemento comune: di essere contratti di durata e, quindi, destinati e svolgere la loro funzione in un certo arco temporale.
Connaturale alla stessa funzione “tipica” di tali contratti è infatti l’esigenza che il rapporto prosegua per un certo periodo di tempo in quanto è proprio da un loro svolgimento temporale prolungato che possono considerarsi concretamente raggiungibili e conseguibili quei risultati naturalmente sottesi alla loro stessa conclusione.
Solo un rapporto di agenzia improntato sulla stabilità (peraltro elemento essenziale alla sua stessa configurazione) come anche un rapporto di concessione o di franchising che pongano a loro fondamento una prosecuzione dell’attività delle parti possono considerarsi ricompresi a pieno titolo nell’ambito della menzionata categoria ordinante.
La conferma di ciò la si coglie proprio nel fatto che molto spesso si tratta di contratti a tempo indeterminato (peraltro con possibilità, per entrambe le parti, di recedere in un qualsiasi momento salvo l’obbligo di un congruo preavviso), con ciò lasciandosi intendere come, al di là dell’ipotesi tipica dell’agenzia, anche nei contratti atipici quali la concessione di vendita ed il franchising, l’esigenza stessa delle parti sia quella di far sì che la loro prestazione non consista in una prestazione sporadica ma continuativa.
E a ben guardare non potrebbe essere diversamente.
Se infatti prerogativa dei contratti di distribuzione commerciale è quella di consentire una più agevole “distribuzione” tra i consumatori, e ancora prima, tra i distributori locali (commercianti, grossisti) dei prodotti cui si rivolge l’attività industriale, si comprende agevolmente che è solo da una continua presenza sul mercato locale di un soggetto a ciò deputato – l’agente, il concessionario, il franchisee – che diviene possibile il conseguimento – per l’azienda preponente, il concedente o il frachisor – dei miglio risultati in termini di vendita.
In secondo luogo sono contratti dove la controprestazione per l’attività svolta è direttamente collegata ai risultati conseguiti.
Così, per quanto riguarda l’agenzia, l’agente è retribuito in misura provvigionale, come pure il concessionario ed il franchisee, i quali ultimi possono altresì essere compensati nella forma del c.d. sovrapprezzo.
Si tratta quindi, sempre e comunque, di attività le cui sorti sono direttamente collegate alla fattività ed alla intensità della collaborazione prestata dallo stesso “distributore”
Da ultimo, i contratti di distribuzione sono, poi, contratti a forma libera ed il cui contenuto viene convenzionalmente determinato dalle parti.
Discussione