Cos’è un contratto di leasing




Si tratta di un contratto ricorrente nella pratica.

La sua denominazione deriva dall’inglese to lease che significa affittare.

Con tale termine si indica la locazione finanziaria che trae le sue origini dal sistema del common law

Rappresenta un contratto appartenente alla categoria dei “nuovi contratti” e risulta dalla combinazione degli schemi della vendita con patto di riservato dominio ( ex art. 1523 c.c.) e del contratto di locazione di cui all’art. 1571 c.c.

Con il contratto di leasing, che può essere leasing finanziario o leasing operativo, un soggetto chiamato locatore o concedente, concede a un altro soggetto chiamato utilizzatore, il diritto di utilizzare un determinato bene dietro il pagamento di un canone periodico.

Alla scadenza del contratto è prevista per l’utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio dell’opzione di acquisto, comunemente chiamato riscatto, con il pagamento di un prezzo che nel linguaggio comune prende il nome di prezzo di riscatto.

Qui di seguito ne vengono delineati i caratteri salienti

1.Il contratto di leasing. Nozione

Il leasing è un contratto atipico con cui un’impresa o chiunque, anche persona fisica, ottiene in locazione da un’altra impresa o da chiunque altro un bene, per un determinato periodo e dietro pagamento di canoni periodici riservandosi di restituirlo alla scadenza, oppure acquistarlo pagando un ulteriore canone previsto dal contratto.

Col termine leasing (derivante dall’inglese to lease ovvero prendere/dare in locazione) si fa  riferimento a quella prassi negoziale con cui l’impresa di leasing attribuisce all’operatore economico richiedente il godimento di beni mobili ed immobili, in genere strumentali alla produzione, dietro versamento di un corrispettivo sotto forma di canoni a scadenza periodica.

La pratica registra quasi sempre l’inserzione nel contratto di un patto di opzione e la dottrina è divisa se ravvisarvi una caratteristica essenziale del leasing che consente all’utilizzatore di diventare proprietario del bene alla scadenza della locazione, col versamento di una somma di entità assai modesta, calcolata in precedenza sulla base del valore di scambio residuo che il bene avrà al termine del contratto.




2.Leasing operativo e leasing finanziario. Distinzione

Il leasing viene tradizionalmente distinto in leasing operativo e leasing finanziario.

Nel leasing operativo un’impresa produttrice  concede a quella utilizzatrice la temporanea disponibilità di beni strumentali, per un periodo di tempo inferiore alla loro vita economica, verso corrispettivo periodico, fornendo inoltre servizio di assistenza e manutenzione.

Pur essendo un contratto atipico il leasing operativo è riconducibile allo schema della locazione, del noleggio o dell’affitto.

E’ lo stesso fornitore del bene (che usualmente ne è anche il produttore) a concederlo in godimento all’utilizzatore verso il corrispettivo di un canone parametrato al valore d’uso del bene, solitamente per una durata inferiore a quella produttiva che lo qualificato (Luminoso 1995,360).

Lo schema contrattuale è unitario e semplicemente bilaterale.

Il leasing finanziario è invece un contratto di finanziamento con cui una società finanziaria acquista, per conto di un’impresa, un bene a questa necessario per la sua attività, cedendolo in godimento alla stessa secondo determinate modalità.

Qui si assiste ad un triplice rapporto: il produttore del bene (locatore), il destinatario che prenderà il bene in godimento (utilizzatore) e il finanziatore che ha un proprio interesse finanziario a facilitare l’operazione di fondo, la quale resta originariamente un’operazione di prestito tra produttore e destinatario–utilizzatore del bene in questione.

Orientamento questo seguito anche da una passata giurisprudenza che tendeva a configurare la locazione finanziaria come un rapporto trilaterale, in cui l’acquisto ad opera del concedente va effettuato per conto dell’utilizzatore, con la previsione, quale elemento naturale del negozio, dell’esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l’utilizzatore, essendo quest’ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume direttamente l’obbligo della consegna, né garantisce che il bene sia immune da vizi e che presenti le qualità promesse, né rimane tenuto alla garanzia per evizione (in tal senso, Cass. n. 4367/97, n. 6076/95, n. 5571/91).




Secondo tale ricostruzione l’utilizzatore otteneva comunque una tutela (anche se limitata) potendo egli agire direttamente verso il fornitore relativamente al bene oggetto di compravendita.

Azioni del resto giustificate proprio dalla struttura trilaterale del rapporto e dal fatto che è  l’utilizzatore (e  non  il concedente/proprietario, che si è limitato a finanziare l’operazione) ad avere intrattenuto rapporti diretti con il fornitore del bene oggetto del contratto.

E proprio Cass. n. 854/00, partendo dalla premessa del leasing come contratto plurilaterale, osservava che poiché la prestazione del fornitore va ritenuta essenziale nell’economia dell’affare ai sensi dell’articolo 1459 del codice civile, non v’è possibilità da parte dell’utilizzatore di chiedere la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del fornitore senza che venga coinvolto anche il concedente potendo egli, in analogia alla previsione espressa in tema di leasing internazionale dall’art. 10 della legge n. 259/1993, agire direttamente nei confronti del fornitore per l’adempimento del contratto di fornitura (1° comma), ma non  chiederne la risoluzione senza il consenso del concedente (2° comma).

Secondo tale orientamento, l’esperimento in via autonoma dell’azione di risoluzione sarebbe dunque precluso all’utilizzatore (cfr. Cass. civ., n. 854/2000; v. anche App. Firenze, 27.2.2013, n. 496).

Invero, «la locazione finanziaria dà luogo ad un’operazione giuridica unitaria, nella quale ognuno dei contraenti è consapevole di concludere un accordo con le altre parti interessate dall’affare; ciascun contraente assume volontariamente obblighi nei confronti delle altre due parti; il fornitore si obbliga, nei confronti del concedente, a trasferirgli la proprietà e, nei confronti dell’utilizzatore, a consegnargli il bene e a dargli le garanzie della vendita; il concedente si obbliga a pagare il prezzo del bene al fornitore e a consentirne il godimento all’utilizzatore; questi a sua volta si obbliga a rimborsare al concedente con gli interessi e le spese il finanziamento  ottenuto. Nascono vincoli obbligatori incrociati tra loro nei quali la presta zione del fornito re è essenziale nell’economia del contratto, perché è quella che soddisfa l’interesse di entrambe le altre, oltre che quello dello stesso fornitore a ricevere il prezzo; se essa viene meno, il contratto si scioglie rispetto a tutte le altre parti. La risoluzione del rapporto di compravendita chiesta ed ottenuta autonomamente dall’utilizzatore il quale consegua la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno pregiudicherebbe la condizione del concedente; questi oltre ad essere privato della garanzia rappresentata dalla proprietà del bene rischierebbe anche di non ricevere i canoni essendo venuta meno con la cessazione del godimento del bene la causa della contrapposta obbligazione dell’utilizzatore di pagare i canoni» (Cass. civ., n. 854/2000).




Di qui la necessità della partecipazione al giudizio di risoluzione del concedente, che la sentenza riteneva rispondere all’esigenza avvertita anche dal legislatore, allorquando, con l’articolo 10 della Legge n. 259/1993, recependo la Convenzione Unidroit sul leasing internazionale, ha stabilito che l’utilizzatore, pur potendo agire direttamente nei riguardi del fornitore per l’adempimento del contratto di fornitura (primo comma), non può chiederne tuttavia la risoluzione senza il consenso del concedente (secondo comma). Questa sorta di litisconsorzio necessari o nei confronti del concedente (nell’azione di risoluzione direttamente introdotta dall’utilizzatore contro il fornitore) sembrava, a siffatta giurisprudenza, un espediente capace di rimediare alla stridente anomalia dell’azione risolutiva concessa a chi non è stato parte del contratto da risolvere e che, nel suo esito positivo, necessariamente comporta la perdita in danno del concedente/proprietario/locatore non solo della proprietà (garanzia rispetto all’utilizzatore) ma anche dei canoni derivanti dalla locazione (sulla stregua di quest’orientamento si vedano anche Cass. n. 5125/04 e n. 11776/06).

Tesi, quella del contratto plurilaterale, poi superata da una diversa opinione.

Secondo il prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale la struttura del contratto di leasing finanziario consta di una duplicità di contratti autonomi e distinti, tra i quali non esiste neppure un collegamento negoziale: un contratto di compravendita tra fornitore e concedente ed il vero e proprio leasing tra concedente ed utilizzatore (De Nova 2011).

Secondo quest’idea, l’operazione di leasing finanziario consta di due contratti collegati tra loro: quello di leasing propriamente detto e quello di fornitura.

Questo collegamento, consistente in ciò che il contratto di fornitura, nel complesso dell’operazione, ha la funzione di mezzo per l’esecuzione di quello di leasing, risulta da più indici: <<la struttura del procedimento di formazione negoziale, in cui intervengono in varia sequenza le tre parti; la sussunzione, a contenuto del contratto di fornitura, di elementi individuati insieme dal fornitore e dall’utilizzatore; la circostanza che i contratti, di fornitura come di leasing, esplicitino, per solito, come ragione dell’acquisto del bene da parte del concedente sia la sua concessione in godimento all’utilizzatore che lo ha scelto, sia la previsione, contenuta nel contratto di fornitura, che la consegna del bene dovrà farsi dal fornitore direttamente all’utilizzatore» (cosi motiva Cass. n. 10926/98 e le fanno seguito Cass. n. 15762/00, n. 5125/04, n. 19657/04, n. 6728/05, n. 20592/07).

In altri termini, il leasing finanziario «realizza un’ipotesi di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, quest’ultimo venendo dalla società di leasing concluso allo scopo, noto al fornitore, di soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa» (Cass. n. 17145/06). Ed il nesso di collegamento tra i due contratti viene normalmente in evidenza proprio «in virtù di clausole di interconnessione, per cui nel contratto di vendita tra fornitore e società di leasing viene convenuto che il bene oggetto del negozio sia acquistato allo scopo di cederlo in godimento al cliente della società (il quale in precedenza ha provveduto ad indicarlo specificamente) ed è previsto anche che il bene sia consegnato direttamente dal fornitore all’utilizzatore» (Cass. n. 16158/07, n. 9417/14).

Su questa linea si è quindi invocata la disposizione del secondo comma dell’articolo 1705 c.c. (il quale attribuisce al mandante il diritto, in via diretta e non in via surrogatoria, di far propri di fronte ai terzi i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo l’esecuzione dell’affare, a condizione che egli non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso, potendo il mandante esercitare in confronto del terzo le azioni, derivanti dal contratto concluso dal mandatario, intese ad ottenerne l’adempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento) per dedurne che l’utilizzatore ha la legittimazione a far valere le azioni intese all’adempimento del contratto di fornitura ed al risarcimento del danno da inesatto adempimento (cosi Cass. n. 10926/98, n. 17145/06, n. 17767/05, n. 5125/04, n. 19657/04), con esplicita o talvolta implicita esclusione dell’azione di risoluzione.




Parimenti si è affermato che, salvo una diversa pattuizione, con la consegna del bene dal fornitore direttamente all’utilizzatore e la conseguente sua accettazione da parte di quest’ultimo, sorge a carico dell’utilizzatore l’obbligo di pagamento dei canoni nei confronti del concedente e non possono a lui opporsi eventuali vizi, per quanto originari, del bene locato, che devono essere fatti valere con azione di garanzia unicamente nei confronti del fornitore. Invero, costituisce elemento naturale del negozio «l’esonero dal locatore di ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l’utilizzatore, essendo quest’ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene, che sarà oggetto del contratto, ed a stabilire le condizioni di acquisto per il concedente, per cui ogni vizio del bene dovrà essere fatto valere direttamente dall’utilizzatore nei confronti del fornitore, così come avviene nel caso di contratto concluso dal mandatario in nome proprio, ma per conto del mandante». Con la conseguenza che d’utilizzatore non può far valere l’eccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene locato, a norma dell’articolo 1460 del codice civile, per rifiutare le proprie prestazioni nei confronti del concedente» (Cass. n. 19657/04).

In virtù di tale ricostruzione si è dunque ritenuta ammissibile l’azione dell’utilizzatore contro il fornitore per l’adempimento o per il risarcimento, mentre si escluso categoricamente la possibilità di un’azione di risoluzione.

E ciò in quanto l’ammettere ciò terrebbe conto degli effetti che la stessa svolge anche nella sfera del concedente.

2.1. Leasing operativo e leasing finanziario. La differente natura giuridica.

Mentre per il leasing operativo la dottrina è giunta alla pacifica conclusione secondo la quale si tratta di una vera e propria locazione alla quale viene aggiunto un patto di futura vendita (Mirabelli 1998), per il leasing finanziario il dibattito è ancora vivo tra coloro che sostengono trattarsi di due autonomi contratti di vendita (tra fornitore e concedente) e di locazione (tra concedente e utilizzatore) e la giurisprudenza che invece sottolinea trattarsi di un contratto atipico con prevalente funzione di finanziamento.

Lo stesso legislatore, in caso di fallimento del venditore, stabilisce che se il bene  è oggetto di leasing il curatore ha la scelta tra l’esecuzione e lo scioglimento del contratto (art. 72-quater, R.D. 267/1942 e ss.mm.), mentre diversa disciplina è prevista per la vendita a rate in quanto il fallimento non può essere causa di scioglimento del contratto (art. 73, 2° comma, R.D. 267/1942 e ss.mm.).

La Suprema Corte ha poi distinto tra due figure di leasing: di godimento e traslativo.

Nella prima tipologia il canone versato periodicamente dall’utilizzatore corrisponde alla perdita di valore del bene per effetto dell’uso e del conseguente consumo, nella seconda figura il canone viene fissato non solo in relazione all’uso, bensì anche in relazione al prezzo del bene stesso in quanto questo per sua natura conserva il suo pregio nonostante l’uso ed il trascorrere del tempo (Cass. Civ., sentenza 13 dicembre 1989, n. 5573 e più di recente sentenza 4 luglio 1997, n. 6034).

Qui si ritiene applicabile l’art. 1458 1° comma c.c., con conseguente irripetibilità delle prestazioni effettuate da ciascuna delle parti, mentre alla seconda tipologia l’art. 1526 c.c. con il conseguente obbligo della società di leasing di restituire i canoni percepiti.

In buona sostanza è quindi necessario, per verificare la tutela riconosciuta ai contraenti ed ai terzi, stabilire attraverso la disamina del contratto se si tratti di leasing operativo o finanziario ed in quest’ultimo caso se il canone sia stabilito in relazione al valore dell’uso o al valore del bene, in quanto mentre  nella prima ipotesi centrale è l’aspetto del godimento del bene,  nella seconda determinante è l’operazione di finanziamento effettuata dal concedente che ha acquistato il bene dal produttore sulla base della scelta e della indicazione dell’utilizzatore, senza alcuna possibilità di interloquire.




2.2. Il leasing finanziario come struttura negoziale unica

Certo è che la ricostruzione analitica della fattispecie contrattuale del leasing finanziario come struttura negoziale complessa, ma unitaria, permette di individuarne meglio la causa prevalente, nella quale rimangono assorbite le funzioni particolari delle singole operazioni negoziali.

Il canone non può quindi considerarsi come mero corrispettivo del bene dato in locazione, ma rappresenterebbe altresì lo sconto del finanziamento ottenuto con l’acquisto del bene medesimo (Bianca 2000).

Il locatore, estraneo all’attività del conduttore-utilizzatore, con il leasing finanziario si prefigge lo scopo di una rendita per i propri capitali o beni, ottenuta  fornendo in uso beni mobili o immobili.

Poiché al locatore rimane la proprietà del bene locato, la garanzia è data dal bene stesso, facilitandosi così la prevalente funzione di finanziamento da parte delle banche.

Con tale contratto la società che esercita il leasing assume di fatto una posizione intermediatrice tra fornitore e utilizzatore del bene e, anche se lo scopo fondamentale del rapporto è un finanziamento garantito, si prevede la restituzione del bene in relazione al godimento primario.

La misura del corrispettivo, normalmente elevato rispetto ai normali canoni locatizi, trova la propria ragione nel tipo di beni che ne sono sono oggetto facilitandosi, in tal modo, l’opzione di acquisto , lasciata all’utilizzatore in alternativa alla restituzione del bene.

Di regola in entrambe le fattispecie contrattuali alla scadenza del contratto, l’utilizzatore ha una triplice possibilità: la restituzione del bene, il suo acquisto o il rinnovo del contratto.

A parte il divergente aspetto strutturale leasing finanziario e leasing operativo si differenziano sotto il profilo causale.

Nel leasing finanziario i canoni sono commisurati al valore complessivo del bene, tenuto conto dell’incidenza degli oneri finanziari scaturente della durata del rapporto.

Nel leasing operativo il canone si determina semplicemente in base al valore d’uso del bene.

La prima figura dunque esplicita una causa di finanziamento che si coniuga ad una causa vendendi che conduce ad una considerazione dello schema assai prossimo a quello di una vendita con patto di riservato dominio. La seconda figura pare piuttosto orientata a preservare l’utilizzatore dal rischio relativo alla sopravvenuta obsolescenza del bene: come tale parrebbe assimilabile ad una locazione.

In questo senso si può comprendere l’opinione di chi considera come appartenente allo schema del leasing solamente la prima variante (Cavazzuti 1990, 3; Caselli 1985, 217; Mirabelli 1974,231)  dovendo il leasing operativo essere piuttosto qualificato come un sottotipo del contratto tipico di locazione.




3.Sulla legittimazione ad agire dell’utilizzatore

Sulla questione della legittimazione ad agire dell’utilizzatore un importante punto fermo è stato raggiunto dalle S.U. (sentenza 5.10.2015, n. 19785) eliminando così un contrasto giurisprudenziale sulla questione della tutela riconoscibile all’utilizzatore del bene in leasing in caso di vizi della cosa locata ed in particolare sull’esperibilità in via diretta dell’azione di risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore, indipendentemente dall’esistenza di una clausola negoziale che lo legittimi a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

In primo grado, il Tribunale di Verona aveva disposto la risoluzione del contratto di fornitura, applicando in via analogica il disposto dell’art. 1705 comma 2 c.c. in tema di mandato senza rappresentanza.

La pronuncia era stata annullata in appello per difetto di legittimazione attiva dell’utilizzatore.

La vicenda era poi proseguita in Cassazione.

Con ordinanza interlocutoria del 4.8.2014 n. 17597, la terza sezione della Cassazione aveva chiesto l’intervento delle Sezioni Unite in ordine alla “questione di massima di particolare importanza, concernente – con riguardo ai presupposti sostanziali e processuali di applicazione dell’art. 1705, secondo comma, c.c. alla locazione finanziaria – le azioni direttamente proponibili dall’utilizzatore nei confronti del venditore e, segnatamente, quella di risoluzione della vendita per inadempimento di quest’ultimo”.




Il punto centrale della questione giunta all’esame delle S.U.  trovava la  propria genesi nell’individuazione del leasing c.d. finanziario come collegamento negoziale tra il contratto di compravendita, intercorso tra società di leasing e fornitore, ed il contratto di leasing in senso stretto, stipulato tra la società di leasing e l’utilizzatore.

La mancanza di un vincolo diretto tra fornitore ed utilizzatore conseguente all’accertata sussistenza di due diversi contratti, uno tra concedente e fornitore l’altro tra concedente e utilizzatore, fondamentalmente si risolveva in una carenza di tutela dell’utilizzatore il quale a fronte di riscontrati inadempimenti del fornitore.

Le Sezioni Unite, con sentenza 5 ottobre 2015 n. 19785, risolvendo la questione di massima di particolare importanza, hanno quindi affermato che, in tema di locazione finanziaria, ove i vizi della cosa siano emersi prima della consegna, il concedente deve sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, nei cui confronti può agire per la risoluzione del contratto di fornitura o la riduzione del corrispettivo, mentre, se si siano rivelati dopo la consegna, l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore.

In ogni caso, lo stesso utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni e la restituzione dei canoni già pagati al concedente.

Note

Buonocore, voce Leasing, in N.sso Dig.it., Appendice, vol.IV, 1983, p.798.
Bianca Massimo C., Diritto civile. Vol. 3: il contratto, Milano, 2000;

De Nova G., Il contratto. Dal contratto atipico al contratto alieno, Padova, 2011;

Mirabelli G., L’atto non negoziale nel diritto privato italiano, Milano, 1998.

CASELLI, Leasing, Contratto e impresa, 1985

CAVAZZUTI, Leasing, Enc. Giur. Treccani, vol. XVIII, 1990

GHIA, I contratti di finanziamento dell’impresa: leasing e factoring, Milano, 1997

LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995

MIRABELLI, Il leasing e il diritto italiano, Banca borsa, I, 1974

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Avv. Augusto Baldassari

 

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