Cos’è il contratto di noleggio




Oggi parliamo del contratto di noleggio.

Un contratto anche questo che, come si vedrà in seguito, ad eccezione di alcuni casi particolari, non trova una precisa disciplina normativa.

1.Il contratto di noleggio

Con il contratto di noleggio  una parte, a fronte dell’utilizzo di un bene mobile, di proprietà altrui, si impegna al pagamento di una somma di denaro (c.d. pigione o canone).

Si tratta di una situazione giuridica la quale, seppur molto comune nella quotidianità e nella prassi commerciale, non è espressamente disciplinata dal codice civile.

Se si prescinde dall’ipotesi tipica disciplinata dal cod. nav. all’art. 384, laddove si identifica  il noleggio come <<il contratto per il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi  prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi>> (disposizione poi ripresa dall’art. 940 cod.nav. in materia di noleggio di aeromobili) (1),  in ambito civilistico tale termine, invalso nella quotidianità,  corrisponde normalmente ad ipotesi disciplinate dagli artt. 1571 e ss. c.c. in materia di locazione.

In virtù di tale disciplina, il contratto di noleggio diviene quindi il contratto con il quale una parte (noleggiatore) si obbliga a far godere ad un altro (noleggiante)  una cosa mobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Di tutta evidenza come si possa tranquillamente affermare che il contratto di noleggio sia, in effetti, una locazione di beni mobili e che di tale fattispecie ne assorba tutti i tratti essenziali.




Si tratta di un contratto consensuale, che si conclude con l’ accordo delle parti.

E’, inoltre, un contratto a forma libera non richiedendo una forma determinata potendo quindi essere concluso anche verbalmente.

Il contratto di noleggio è un contratto che prevede sempre un termine di durata.

Il termine che deve essere stabilito tra le parti e qualora questo non vi sia, verrà determinato ai sensi dell’art. 1574 c.c.

Dalla disciplina dettata in materia locazione di beni mobili emergono poi le obbligazioni in capo alle parti del contratto di noleggio.

Così il noleggiatore, ai sensi dell’art 1575 c.c., dovrà:

– consegnare al noleggiante il bene, oggetto del contratto di noleggio, in buono stato di manutenzione;

– mantenere, anche successivamente, in buono stato il bene noleggiato affinché possa servire all’uso convenuto;

– garantire un pacifico godimento all’uso del bene, indicato all’interno del contratto di noleggio;  in particolare garantendolo da eventuali pretese che terzi potrebbero vantare sul medesimo bene.

         

Il noleggiante, a sua volta, ai sensi dell’art 1587 c.c. dovrà:

– prendere in consegna la cosa ed osservare diligenza nel servirsene per l’uso desumibile dal contratto di noleggio stesso;

– restituire al termine del contratto il bene al noleggiatore, nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto all’utilizzo dello stesso oggetto;

– pagare il canone nei termini convenuti.

La consegna del bene rappresenta dunque la principale obbligazione in capo al noleggiatore.

La mancata consegna impedisce infatti al noleggiante di godere del bene con conseguente suo diritto a richiedere la risoluzione del contratto di noleggio per responsabilità da inadempimento contrattuale.

Inoltre il bene deve trovarsi in condizioni che non ne diminuiscano l’idoneità all’uso.




Il verificarsi di tale circostanza comporterà il diritto del noleggiante ad un esatto adempimento contrattuale o in alternativa alla risoluzione del contratto qualora i vizi della cosa non fossero conosciuti né facilmente conoscibili.

In capo al noleggiatore si configurerà poi l’obbligo di mantenere il bene in buono stato, dovendo questi eseguire tutti quegli interventi necessari, tranne che si tratti di riparazioni di ordinaria manutenzione che rimangono a carico del noleggiante.

Per quanto invece riguarda il noleggiante, questi dovrà prendere in consegna il bene, conservarlo e custodirlo con la diligenza ex art. 1176 c.c. dovendo utilizzarlo nel rispetto dell’ uso pattuito o per quello altrimenti desumibile dalla natura dello stesso bene.

     

Questi dovrà inoltre pagare il canone pattuito entro i termini stabiliti e riconsegnare il bene noleggiato nello stesso stato in cui l’ha ricevuto, con ovvia esclusione del normale deterioramento o consumo risultante dall’uso.

Il contratto di noleggio cessa di produrre effetti con lo spirare del tempo fissato convenzionalmente, semprechè non sia stata convenuta una rinnovazione tacita o comunque, una volta scaduto il termine, il noleggiante sia lasciato dal noleggiatore nella detenzione del bene noleggiato e semprechè non emerga una contraria volontà del noleggiatore medesimo.

2.Casistica della r.c. in materia di noleggio. Furto di auto a noleggio

La Corte di Cassazione Civile (2) ha  affermato il principio che in caso di furto di veicolo a noleggio, l’assicurazione dell’autonoleggio è chiamata a tenere indenne il conducente e a risarcire per intero il danno subito dall’agenzia, e ciò anche laddove il furto sia stato determinato da colpa grave del noleggiatore.
Nella specie il furto del veicolo era infatti stato provocato da una condotta imprudente del conducente, il quale aveva addirittura abbandonato il mezzo aperto, incustodito e con le chiavi inserite.

Nonostante ciò la Suprema Corte, diversamente da quanto, deciso da i giudici del merito, ha accolto le pretese risarcitorie avanzate dalla società di noleggio.




Nella specie, come rilevato dalla S.C., non troverebbe applicazione  l’art. 1900 c.c., ai sensi del quale <<l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario>>, ma sarebbe invece applicabile il secondo comma dello stesso articolo, il quale prevede espressamente che <<l’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere>>.

In buona sostanza, quindi, l’obbligo dell’assicuratore sussiste anche se il sinistro è avvenuto per dolo o colpa grave di un soggetto di cui l’assicurato deve rispondere.

2.1.Infortunio con macchina a nolo

La responsabilità per l’infortunio ad un addetto alla conduzione di una attrezzatura noleggiata “a caldo” compete non al datore di lavoro del lavoratore stesso ma al titolare dell’impresa che ha provveduto a noleggiare il mezzo.

In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione (3) in merito alla responsabilità per un infortunio avvenuto durante l’utilizzo di una attrezzatura noleggiata “a caldo” ed occorso ad un lavoratore dipendente dalla ditta noleggiante.

Decisione che si colloca in maniera opposta a quanto aveva già fatto in passato in occasione di altri analoghi infortuni sul lavoro.

La responsabilità per l’infortunio occorso ad un lavoratore della ditta noleggiante, ha sostenuto la suprema Corte, è da addebitare non al datore di lavoro della ditta che ha fornito “a caldo” l’attrezzatura stessa ma al titolare dell’impresa che ha  preso a nolo l’attrezzatura.

A sostegno di tale decisione la S.C. ha posto in evidenza che è l’utilizzatore che è in grado di valutare le condizioni di potenziale pericolo in cui possono venire a trovarsi i lavoratori esterni a causa delle concrete modalità di svolgimento dei lavori.

Note

1) Contratto di noleggio, Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè Editore, Milano, 2006, p. 289 e ss.

2) Cass. 27.01.2015, n.1430

3) Cass.pen. 16.6.2014

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