Cos’è un contratto di parcheggio
Quante volte vi è capitato di ricorrerere al parcheggio della vostra auto?
Immagino in un’infinità di occasioni.
Bene, anche il parcheggio rappresenta un fenomeno reale che trova una sua identità giuridica.
In questo breve post ne individuo le peculiarietà trattando della sua nozione e delle varie diramazioni che può assumere.
1. Natura giuridica.
La natura giuridica del contratto di parcheggio rappresenta oggetto di interpretazioni tra loro diverse.
Secondo un orientamento, il parcheggio rappresenterebbe un contratto misto, di deposito e locazione (1).
Altro indirizzo vede invece nel contratto di parcheggio un contratto atipico ex art. 1322 c.c.
Emblematica, a tale ultimo riguardo, è un recente sentenza della S.C. secondo la quale l’inquadramento del contratto di parcheggio tra quelli atipici, non può essere messo in discussione, perché, <<per dirla con l’art. 1322 cod. civ., svolge la funzione di emersione e tutela di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico>> (2).
Orientamenti tra lo diversi che comportano conseguenze diverse sotto il profilo della normativa applicabile.
Qualora infatti si segua il primo indirizzo nel contratto di parcheggio sarebbero ravvisabili sia obblighi di custodia, conseguenti alo deposito, sia obblighi di godimento conseguenti allo spazio riservato per la sosta.
Nel caso invece in cui si segua la diversa soluzione del contratto atipico, determinante, ai fini della disciplina applicabile, si rivelerà l’individuazione dell’elemento dominante e cioè se sia quello della custodia o della locazione con evidenti diverse ipotesi sotto il profilo della responsabilità.
A tale ultimo riguardo si registrano orientamenti giurisprudenziali tra loro diversi.
Un primo indirizzo ritiene prevalente il carattere del deposito sulla scorta della prevalenza dell’elemento della custodia (3).
Ricorrente è così nella giurisprudenza l’affermazione che l’immissione del veicolo in un’area di parcheggio a pagamento, gestita in forma automatica, costituisce un contratto atipico stipulato per facta concludentia, dal quale scaturisce in capo al gestore del parcheggio l’obbligo di custodia del veicolo, il quale non viene meno nemmeno se tale obbligo sia escluso dalle condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa di parcheggio .
Ad esempio, nell’ipotesi di parcheggio meccanizzato (ricorrente laddove sussiste la predisposizione di un’area di parcheggio di veicoli, alla quale si accede attraverso sistemi automatici e sono previsti sistemi automatici di pagamento della prestazione e prelievo del veicolo, nella specie parcheggio presso un aeroporto), che è contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito, è la messa a disposizione di uno spazio insieme alla custodia del veicolo, atteso che l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia (nella specie richiamate nella scheda fornita dagli apparecchi automatici) poiché – per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude – è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente. (3).
Lo stesso si è affermato con riferimento al parcheggio di “lunga sosta” di un aeroporto, con assunzione dell’obbligo di custodia.
Anche tale ipotesi è stata individuata quale deposito e non locazione di area, sicché il gestore del parcheggio stesso è stato ritenuto responsabile dei danni arrecati da ignoti all’automezzo durante la sosta (4).
Argomenti, quelli che individuano nel parcheggio una predominanza del deposito, che trovano la loro genesi nella stessa nozione di contratto atipico.
In proposito si osserva che il criterio d’individuazione della disciplina dei contratti atipici non può essere solo quello negativo, di sottrarre il contratto atipico all’applicazione della disciplina di un determinato contratto tipico, ma deve essere volto all’individuazione della sua giusta disciplina.
Questa, d’altra parte, non sempre si ricostruisce attraverso la tecnica di ricondurre la fattispecie atipica ad un tipo contrattuale, perché, inevitabilmente, essa conduce a trascurare i modi attraverso i quali è stata realizzata la disciplina pattizia.
È questa la ragione per cui sono stati superati i tradizionali metodi dell’assorbimento del contratto atipico in quello tipico, che presenti il maggior numero di caratteri comuni, o della combinazione delle discipline dei vari contratti tipici di cui quello atipico riproduca gli elementi principali.
A questi criteri si può contrapporre la tecnica detta del modo tipologico, che è quello con il quale il fenomeno contrattuale è considerato in una visione complessiva, che mette a confronto la disciplina del tipo di contratto in questione con quella dei tipi ad esso affini, consentendo di applicare alla fattispecie concreta una disciplina che deriva da più discipline legali.
Si tratta di quei contratti, che si formano senza una preventiva contrattazione, ma attraverso la concreta utilizzazione dei servizi offerti.
In questi, per così dire, nuovi contratti il ruolo della volontà, che resta elemento costitutivo dell’accordo delle parti, si affievolisce, perché si standardizza in comportamenti automatici di accesso, di pagamento della prestazione e di prelievo del veicolo.
Il contratto che se ne ricava è del tipo di quelli nei quali all’offerta della prestazione di parcheggio corrisponde l’accettazione dell’utente, manifestata attraverso l’immissione dell’auto nell’area messa a disposizione.
Dalla combinazione di questi fattori nasce il vincolo contrattuale, il quale si realizza attraverso il contatto sociale.
Nella realtà il fenomeno è frequente e trova la sua radice nelle condizioni di affollamento delle strade, nell’urgenza dell’automobilista di liberarsi del veicolo o in altre condizioni simili.
Tutto ciò induce l’automobilista ad utilizzare strutture appositamente predisposte nelle aree adiacenti aeroporti, ospedali, supermercati e simili.
Il problema che si pone, in questi casi, e quello del se nell’offerta dell’area di parcheggio nei modi indicati sia compresa anche la custodia dell’auto, non sul piano della pura cortesia, ma su quello giuridico.
È innegabile che l’offerta, come ora è stata ricostruita, ingenera nell’automobilista l’affidamento che in essa sia compresa anche la custodia dell’autovettura.
Dunque, oggetto del contratto di parcheggio, che si è formato attraverso mezzi meccanici, è la messa a disposizione di uno spazio ed essa si combina con la custodia, allo stesso modo in cui avviene nel contratto di deposito, nel quale l’obbligo della custodia è elemento essenziale (art. 1766 cod. civ.), come questa Corte ha già dichiarato (sent. 23 agosto 1990, n. 8615), affermando che il contratto di parcheggio delle autovetture è contratto atipico per la cui disciplina occorre fare riferimento alle norme relative al deposito e che pertanto comporta l’affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l’obbligo di custodirlo e restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato (5).
Le conferme di quest’impostazione stanno, afferma altresì la S.C. con la predetta pronuncia, sia nel fatto che nella vita sociale la funzione pratica del contratto di posteggio è di liberare l’automobilista da ogni preoccupazione relativa alla custodia del veicolo, sia in quello che la detenzione del veicolo, conseguita dal titolare dell’area di parcheggio, aderisce allo schema del contratto di deposito, nella parte in cui l’art. 1766 cod. civ. pone la custodia a carico del depositario.
Si deve pure aggiungere che il significato oggettivo di questo comportamento prevale su eventuali condizioni generale di contratto predisposte dall’impresa di parcheggio, che escludano un obbligo di custodia.
2.La responsabilità del gestore del parcheggio
La prevalente individuazione del parcheggio quale contratto di deposito delinea una precisa responsabilità del gestore del parcheggio.
La fattispecie più ricorrente nella pratica riguarda il caso di furto dell’autoveicolo parcheggiato presso la struttura di parcheggio.
La Suprema Corte, individuata la natura atipica del contratto di parcheggio cui andava applicata la disciplina del deposito ed in particolare quella del deposito oneroso (confermata dal fatto che nella specie il veicolo veniva ricoverato all’interno di un’area recintata previo superamento di una sbarra) ha ritenuto sussistere una r.c. del gestore del parcheggio in conseguenza di furto, danneggiamento da parte di terzi, del veicolo ivi ricoverato (5).
In particolare, la Corte ha rilevato come il contratto di parcheggio si concluda tramite un comportamento concludente, vale a dire l’immissione materiale dell’auto nella zona di sosta ed ingeneri in capo al depositante l’affidamento in ordine alla custodia del mezzo.
Con ciò, quindi, il posteggiatore non si limita a mettere a disposizione la piazzola, ma deve altresì garantirne la custodia osservando la diligenza del bonus pater familias (art. 1768 c.c.).
Ne deriva che, in caso di danneggiamento, deterioramento, distruzione del bene il depositario risponde a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Sempre al riguardo va però segnalata una recente pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno invece scelto quale paradigma di riferimento il contratto di locazione (6).
Secondo il ragionamento della Corte, l’interesse dell’utente si sostanzia prevalentemente nella ricerca di un luogo per la sosta temporanea del mezzo dietro pagamento di un corrispettivo.
L’obbligo del gestore, pertanto, si concreta nel garantire il godimento dell’area di sosta.
Ciò però non significa che non possa altresì sussistere un obbligo di custodia, ammissibile peraltro solo allorché l’utente abbia inteso ex professo assicurarsi la conservazione del bene.
Conseguentemente, qualora il gestore abbia escluso in modo chiaro e percepibile l’assunzione di responsabilità per la custodia del bene, non troverà automatica applicazione la disciplina in materia di deposito ma quella della locazione (7).
3.Posteggio di cortesia.
Insussistenti, invece, i presupposti per l’applicabilità della disciplina attinente al contratto di deposito, nel caso in cui il posteggio di autoveicoli sia consentito per cortesia o per mera ospitalità.
Preliminarmente si rileva trattarsi di fattispecie ben distinta dal deposito gratuito ove sono previsti obblighi di custodia e di restituzione dalla cui inosservanza scaturisce responsabilità contrattuale.
Indubbiamente nel posteggio di cortesia non risulta determinante l’assenza del compenso, del resto non previsto nemmeno nel deposito gratuito.
Né sembra decisiva l’eventuale inesistenza da parte del depositario , di attività economica che comporti l’esercizio abituale e professionale della custodia, poiché nulla esclude che anche chi è dedito abitualmente e professionalmente alla custodia possa, occasionalmente, esercitarla per cortesia.
Ragione per cui, se il contratto è l’accordo con il quale due o più parti costituiscono, regolano o estinguono tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.), laddove le parti abbiano manifestato la volontà di non impegnarsi in tal senso, ci si troverà in presenza di un rapporto extracontrattuale. In definitiva, potrà parlarsi di parcheggio di cortesia solo se le parti avranno manifestato la volontà di non conferire alcuna valenza contrattuale al proprio accordo.
Caso nel quale l’eventuale danneggiamento o sottrazione della cosa, comporterà il risarcimento del danno solo qualora ricorrano i pre-supposti di cui all’art. 2043 c.c. .
Coerentemente, la giurisprudenza esclude la sussistenza di qualsivoglia contratto, con conseguente obbligo di custodia, laddove il posteggio sia stato consentito esclusivamente per ragioni di cortesia (8).
Note
1) Il contratto misto è un unico contratto in cui si combinano schemi contrattuali diversi, esso si distingue dal contratto collegato che postula una pluralità di contratti, dipendenti uno dall’altro. In tal senso vedasi V. Roppo V., Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica – Zatti, Milano, Giuffrè, 2001, 387 ss.
2) Cass. 26.2.2004, n. 3863
3) Cass. 27.1.2009, n. 1975
4) Cass., 26 febbraio 2004, n. 3863
5) Cass. 26 febbraio 2004, n. 3863
6) Tribunale Roma, 13 gennaio 2001 Trincia c. Soc. Aeroporti Roma Arch. giur. circol. e sinistri 2001, 663
7) Cass. 27 gennaio 2009, n. 1957
8) Corte Corte Cass., S.U., sent. 28 giugno 2011, n. 14319
9) Cass., S.U., sent. 28 giugno 2011, n. 14319
10) Afferma Cass. 15.6.1991, n. 6804, Rep. Giur. It., 1991, Deposito (contratto di), 4, <<L’autorizzazione, per mero titolo di cortesia, al posteggio di un veicolo nello spiazzo privato (nella specie, recintato) antistante uno stabilimento industriale, anche se emessa da dipendente dell’impresa dotato di necessari poteri, non implica, di per sé, assunzione dell’obbligo della relativa custodia e non è sufficiente, quindi, per ritenere concluso tra le parti un contratto di deposito, la cui funzione caratterizzante è, appunto, quella di custodia del bene (nella specie, trattatasi di autocarro carico della merce prelevata dallo stabilimento, che il conducente aveva lasciato, durante la notte, nello spiazzo dopo aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione di un dipendente dell’impresa, che aveva consentito il posteggio a condizione che le chiavi fossero lasciate nel cruscotto per facilitare lo spostamento del mezzo in caso di necessità ed in relazione alle esigenze di utilizzazione dello spiazzo da parte dell’impresa>>.
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Avv. Augusto Baldassari
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