Cos’è la diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici
Si tratta anche a questo riguardo di un crimine informatico previsto e sanzionato dal codice penale in virtù di una disposizione introdotta dall’art. 4 della legge 547/1993.
L‘art. 615 quater c.p. prevede che chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
Pena della reclusione aumentata che va da uno a due anni e una multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di seguito indicate, di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617-quater in tema di Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.
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