Contratto di agenzia e Jobs Act





Un aspetto del rapporto di agenzia sempre attuale è quello della facoltà di modifica contrattuale riconosciuta alla preponente.

Come noto i vigenti AEC Industria e Artigianato (2014) nonché l’ AEC Commercio (2009) all’art. 2  attribuiscono alla casa mandante la possibilità di incidere unilateralmente sul contratto di agenzia in corso apportando variazioni  alla zona, clientela e provvigioni.

Variazioni di cui l’agente può prenderne solo atto tranne che si tratti di interventi di media o rilevante entità, nel qual caso la sua non accettazione equivarrà ad un recesso da parte della preponente.

Scenario, questo, che può presentare punti di criticità a seguito dell’intervento della legge 22.5.2017 n. 81 (Jobs act) il cui articolo 3 prevede espressamente: “Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento”.

Norma applicabile  al lavoro autonomo “di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile (art. 1, l. 81/2017).




Ai sensi dell’art. 2222 c.c.
i rapporti che hanno una disciplina particolare sono quelli di cui al libro IV del codice civile (Delle obbligazioni).

Il contratto di agenzia (art. 1742 – 1753 c.c.) è disciplinato al libro IV, titolo III.

Conseguentemente al contratto di agenzia sembrerebbe applicarsi il menzionato art. 3 l. 81/2017.

La risultante di tale percorso argomentativo si risolverebbe dunque nell’estensione del divieto di modifica unilaterale del contratto da parte del committente (nella specie preponente) anche al contratto di agenzia.

L’art. 1, sempre della l. 81/2017 prevede però che le disposizioni di cui al capo della legge medesima (e quindi anche quelle di cui all’art. 3) non  trovino applicazione al caso di soggetto imprenditore o piccolo imprenditore (art. 2083 c.c).

Sulla scorta di quanto ivi previsto l’indicata normativa (Jobs Act) non risulta quindi estendibile all’agente di commercio.

Per concorde giurisprudenza, l’agente di commercio viene infatti considerato, a seconda dell’organizzazione della sua attività e dell’investimento di capitali, imprenditore commerciale (art. 2082 c.c.) o quantomeno piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.).

Avv. Augusto Baldassari


 

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