Condominio e spese condominiali. Gli elementi decorativi





Con una recente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione è ritornata sul punto della ricomprensione o meno nelle spese condominiali degli interventi di facciata effettuati dal singolo condomino ed inerenti alla sua proprietà.

Nel caso di specie si trattava più precisamente di interventi decorativi che attenevano i frontalini dei singoli terrazzi.

Con la sentenza 29-10-2018, n. 27413 la S.C. ha affermato il seguente principio: “Gli elementi decorativi che costituiscono i balconi di un edificio in condominio, come i cementi decorativi dei frontalini e i parapetti, in quanto elementi di tipo estetico rispetto alla facciata dell’immobile costituiscono parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c. Le spese per la relativa riparazione ricadono dunque su tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle singole proprietà”.

Viene quindi ribadito il principio che ogni intervento che interessi il condominio nella sua interezza comporta l’individuazione delle relative spese affrontate quali spese condominiali.


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