Cosa accade nel caso di vacanza rovinata
La tanto attesa vacanza può rivelarsi non all’altezza di quanto desiderato come nel caso di perdita del bagaglio o di una forzata anticipazione della partenza.
In tale ipotesi si verifica una tipica ipotesi di vacanza rovinata con il conseguente diritto al risarcimento dei danni.
Questo il caso esaminato dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. III Sent., 06-07-2018, n. 17724) la quale ha stabilito che “II danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’art. 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede ed alla valutazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti.”
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