Cos’è il danno punitivo
I danni punitivi (o esemplari), in inglese punitive (o exemplary) damages, rappresentano un istituto giuridico degli ordinamenti di common law e, in particolare, degli Stati Uniti, in virtù del quale, in caso di responsabilità extracontrattuale, è riconosciuto al danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per compensare il danno subito (i compensatory damages), se prova che il danneggiante ha agito con malice (ossia con dolo) o gross negligence (colpa grave).
Alla funzione risarcitoria, tipica della sanzione per illecito civile, si aggiunge dunque una funzione punitiva, tipica del diritto penale.
Finalità di tale tipologia di danni è quella di affiancare al normale risarcimento, che ha una funzione di restitutio ad integrum (e quindi di ristabilimento della situazione precedente al fatto illecito) una ulteriore voce sanzionatoria volta a:
– rappresentare un efficace deterrente nei confronti di altri potenziali trasgressori come anche dello stesso autore dissuadendolo dalla reiterazione del fatto;
– premiare la vittima per aver coltivato le proprie ragioni contribuendo così al rafforzamento dell’ordinamento giuridico;
– ulteriormente ristorare la vittima per il pregiudizio subito.
Si tratta di un danno i cui confini quantitativi sono di fatto indeterminati essendo attribuita un’ampia discrezionalità al giudicante.
Nell’ordinamento italiano il danno punitivo ha acquisito vieppiù, anche se timidamente, un progressivo diritto di cittadinanza come confermato da una recente pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione le quali hanno affermato il seguente principio: “Posto che la responsabilità civile non ha solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, ma persegue altresì la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria, non può ritenersi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi, dovendosi comunque verificare, ai fini del riconoscimento di una sentenza straniera che statuisca in tal senso, che essa sia stata resa nell’ordinamento d’origine su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa e i suoi limiti quantitativi” (Cass. Sez. Un. 5.7.2017, n. 16601).
Inevitabile la conclusione, alla luce di tale orientamento, dell’acquisita coesistenza anche nel nostro ordinamento di due tipologie di danni: l’una risarcitoria e l’altra sanzionatoria anche se quest’ultima, come precisato dalle Sez.Un. , deve comunque attuarsi nel rispetto di un preciso perimetro volto ad impedire e prevenire ogni sconfinamento nella discrezionalità.
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