Intollerabilità della convivenza e addebitabilità della separazione



Con la pronuncia 6.3.2017 , n. 5510  la S.C. torna sul punto separazione dei coniugi e della intollerabilità della convivenza.

Viene confermato il principio secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, l’indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla sua addebitabilità – che è riservata al giudice del merito e, se sorretta da congrua e coerente motivazione, non è censurabile in sede di legittimità – non può basarsi sull’esame di singoli episodi di frattura o contrasto, ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal complesso delle emergenze processuali.



Da ciò ne deriva che la violazione del dovere di fedeltà non legittima, di per sé, la pronuncia di separazione con addebito al coniuge adultero, ma deve porsi in relazione causale con la rottura dell’unione matrimoniale.

Il che è proprio quanto si è verificato, secondo i Giudici di merito, nella fattispecie in esame, nella quale la scoperta dei messaggi amorosi dell’amante del marito non ha affatto aggravato una crisi già in essere, ma si è posta come causa della crisi, essendo avvenuta successivamente alla riconciliazione tra i coniugi, avvenuta nel 2002.



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