Inadempimento del subagente e recesso dal contratto di agenzia





Per giurisprudenza costante il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., istituto tipico del lavoro subordinato,  viene ritenuto applicabile in via analogica anche al contratto di agenzia.

Così l’agente come la preponente in presenza di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto,  possono recedere ante tempus (e quindi prima della scadenza del termine nel caso di contratto di agenzia a tempo determinato) o in qualunque momento qualora si tratti di contratto di agenzia a tempo indeterminato.

Preminente,  per l’azionabilità di tale recesso,  è dunque l’intervento di una causa che non consenta una continuazione del rapporto di agenzia.

Rientrano in tale ambito le ipotesi più varie (ad esempio violazione dell’obbligo di esclusiva, mancato versamento alla preponente di somme incassate dall’agente, ecc.).

Acquista

Un particolare caso  giunto all’esame della Cassazione è  se la preponente possa recedere per giusta causa in presenza di un grave inadempimento non dell’agente ma del suo subagente.

Al riguardo la Corte Suprema di Cassazione, con una recente pronuncia (18.10.2018, n. 26272), si è orientata in tal senso.

           

Il caso era il seguente.

Un agente  assicurativo, nell’ambito della sua struttura organizzativa,  aveva conferito ad altri l’incarico di subagente.

Nel corso del rapporto quest’ultimo  aveva però commesso gravi illeciti tra i quali trattenere premi per polizze assicurative.

In  ragione di ciò la preponente (compagnia assicurativa)  si era avvalsa della facoltà di recesso per giusta causa interrompendo il rapporto di agenzia con l’agente sostenendo un suo grave inadempimento.

Acquista

Instauratosi il contradditorio, sia in primo che in secondo grado veniva confermata la legittimità del recesso così come operato, stante l’inosservanza, da parte dell’agente, dell’obbligo di vigilanza sull’operato del proprio sottoposto.

Investita della vicenda, la S.C. confermava la sentenza appellata  e l’orientamento emerso nel corso dei precedenti gradi di giudizio.

In particolare la S.C. individuava come integrante giusta causa di recesso il comportamento dell’agente che ometta di procedere ad adeguati controlli periodici sul proprio sub-agente, consentendo in tal modo a quest’ultimo di porre in essere condotte truffaldine in danno della compagnia assicuratrice.

E questo soprattutto nel caso di specie laddove, come accertato dal giudice del merito, era emersa una  inadeguatezza dei controlli aziendali sull’operato dell’agente, peraltro protrattosi nel tempo, espressione di un non adeguato ed efficiente assetto organizzativo, contabile ed amministrativo, idoneo ad impedire o consentire l’immediata emersione degli illeciti medesimi.


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