Quali sono i limiti dell’obbligo di informazione del mediatore
Obbligo del mediatore è quello di comunicare alle parti interessate alla compravendita circostanze a lui note relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare.
Si tratta però di un obbligo di informazione previsto dall’ art. 1759 c.c. che va comunque commisurato alla normale diligenza.
In questi termini si orienta Corte di Cassazione con la sentenza n.8849 del 05.04.2017, secondo la quale “non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell’adempimento della prestazione, lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, quale come nel caso di intermediazione in compravendita immobiliare, quella relativa all’accertamento, previo esame dei registri immobiliari, della libertà dell’immobile oggetto della trattativa dalle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.”
Ne deriva che, in mancanza di una diversa previsione, il mediatore ha in ogni caso diritto alla provvigione anche qualora il promissario acquirente venga a conoscenza, successivamente alla stipula del preliminare di compravendita, che l’immobile in questione è gravato da ipoteca.
Avv. Augusto Baldassari
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