Cos’è il Cyberbullismo
Oggi parliamo di un argomento molto attuale: il cyberbullismo.
E incominciamo con il delinearne i contorni.
Cosa si intende con tale termine ?
Il cyberbullismo o cyberharassment è una forma di bullismo o di molestie compiute a mezzo internet.
Il cyberbullismo e il cyberharassment sono anche noti come bullismo online.
Si tratta di un fenomeno diventato sempre più comune, specialmente tra gli adolescenti.
Il cyberbullismo si ravvisa allorquando taluno/a, in genere adolescenti, adotta attacchi continui, ripetuti, offensivi e sistematici, mediante gli strumenti della rete, nei confronti di altri.
Normalmente tale fenomeno si realizza nei social network.
Il cyberbullismo può includere minacce, commenti sessuali, informazioni personali di vittime.
Caratteristica di tale atteggiamento è la componente intenzionale e la sua ripetività che determina nelle vittime l’insorgenza di una bassa autostima, accompagnata da risposte emotive, le più varie, tra cui l’ essere spaventati, frustrati, arrabbiati e depressi.
Si tratta di un fenomeno molto ricorrente negli Stati Uniti, tant’è vero che numerosi stati hanno adottato leggi specifiche al riguardo, e che sta prendendo piede con sempre maggiore ricorrenza anche in Italia come confermato dall’introduzione di una legge specifica al riguardo, la n. 71 del 29 maggio 2017.
Le finalità di questa legge, come si legge nell’art. 1, sono principalmente quelle di contrastare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
Ai fini della predetta legge per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Precise forme di tutela sono previste dall’art. 2 il quale dispone che ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subìto taluno degli atti di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.
Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento della richiesta il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adottando i provvedimenti opportuni.
In ogni caso, come poi prevede l’art. 7, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (Ingiuria), 595 (Diffamazione) e 612 (Minaccia) del codice penale e all’articolo 167 (trattamento illecito di dati) del codice per la protezione dei dati personali, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni, il quale prevede che il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.
Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
Avv. Augusto Baldassari
Corso della Repubblica n. 19 – 47121 Forlì
email: postmaster@augustobaldassari.it
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