Illecita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia




In un precedente post ho trattato della questione relativa alla segnalazione al CRIF (clicca qui).

Oggi, prendendo spunto da una recente pronuncia della Cassazione, ritorno sull’argomento parlando questa volta della segnalazione, da parte dell’istituto bancario, alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

La vicenda è la seguente.

Tizio e Caio convenivano avanti al Tribunale di Venezia l’istituto bancario con il quale avevano intrattenuto rapporti rilevando che lo stesso, con lettera del 9.5.2000, aveva dato atto dell’estinzione di tutte le posizione creditorie nei loro confronti, anche in ordine agli obblighi di fideiussori da questi assunti nei confronti di un terzo.




Ciononostante, pur avendo regolarmente adempiuto, l’istituto aveva segnalato illegittimamente gli stessi alla centrale-Rischi della Banca d’Italia, dal maggio 2000 al giugno 2002, per le garanzie prestate.

In ragione di ciò Tizio e Caio avanzavano pretesa risarcitoria nei confronti dell’istituto bancario  a titolo di danni patrimoniali, all’immagine e alla reputazione.

Il Tribunale adito rigettava la domanda come anche la Corte di Appello di Venezia sull’impugnazione proposta da  Tizio e Caio avverso la sentenza di I° grado.

Sentenza, quella della Corte di Appello che veniva però riformata dalla Cassazione (ordinanza 7.9.2018, n. 21917), la quale confermava la responsabilità dell’istituto per l’illecita segnalazione con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia in punto al profilo del risarcimento dei danni subiti dagli istanti Tizio e Caio.


 

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