Come diventare amministratore di sostegno

Sicuramente avrete sentito parlare  dell’amministratore di sostegno.

Si tratta di una figura introdotta dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6 (entrata in vigore il 19 marzo 2004)  quale  strumento di protezione per le persone che si trovano nell’impossibilità anche temporanea di provvedere in modo autonomo ai propri interessi.

La disciplina di questo istituto è contenuta negli articoli 404 – 413 cod civ

L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto del Giudice Tutelare che definisce l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto della persona interessata.

La previsione dell’art. 404 cod civ è molto ampia e comprende varie categorie di potenziali beneficiari.

A titolo di esempio si cita il caso di:

– anziani (con Morbo di Alzheimer o demenza senile o compromesse facoltà intellettive e di memoria);

– disabili per infermità fisica (es in coma, paralizzati, sordomuti, ciechi, ecc);

– disabili per infermità psichica (es ritardati mentali, Down, oligofrenici, psicotici);

– tossicodipendenti o alcolisti.

La situazione di bisogno  non è però da sola sufficiente a determinare l’apertura di una amministrazione di sostegno.

L’art. 404 cod civ, infatti, consente al giudice di valutare se e quando l’ADS può effettivamente servire e di procedere alla nomina quando alla situazione di infermità si ricollega la necessità di provvedere a uno scopo preciso, che il ricorrente deve indicare nel ricorso quali ragioni della domanda.

Può così essere nominato un AdS quando l’interessato non può più compiere da solo o compirebbe a suo danno – a causa della sua infermità – sia atti di gestione ordinaria (es. ritirare la pensione) o di gestione straordinaria del patrimonio (ad es. vendere la casa), come anche atti di cura della persona (es. prestare o rifiutare il consenso informato per un intervento chirurgico).

La situazione di difficoltà in cui versa il beneficiario deve essere attuale.

Occorre quindi che la infermità o menomazione comportino per la persona l’impossibilità di provvedere ai propri interessi ora, in quel preciso momento della sua vita.

Si può invece, designare  il futuro il proprio AdS in vista di una eventuale propria futura incapacità.

In tale caso la designazione si fa con atto pubblico o con scrittura privata autenticata avanti al notaio e può essere revocata dall’autore con le stesse forme.

Il ricorso per la nomina dell’ads si presenta al Giudice Tutelare del luogo in cui risiede o ha il domicilio il Beneficiario.

Possono presentare il ricorso (art. 406 cod civ):

– lo stesso beneficiario (anche se sia minore, o sia stato già interdetto o inabilitato – nel quale caso dovrà essere anche promosso il giudizio di revoca dell’interdizione o inabilitazione vds art 720 cpc);

– il coniuge o la persona stabilmente convivente;

– i parenti entro il quarto grado (figli, genitori, fratelli, cugini di primo grado);

– gli affini entro il secondo (es cognato/a, genero-nuora);

– il tutore dell’interdetto o il curatore dell’inabilitato;

– il genitore del minore nell’ultimo anno della minore età (art. 405 comma 2 cod.civ);

– il PM;

– i responsabili dei servizi sanitari e sociali, sia pubblici che privati, direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona che siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di ADS;

Il ricorso non richiede una particolare forma ed è esente dall’obbligo di pagamento del contributo unificato per spese di giustizia (46 bis disp att cc) come sono esenti da costi le istanze successive; fanno eccezione le spese per l’eventuale documentazione successivamente richiesta.

I criteri che il Giudice Tutelare segue per scegliere chi nominare ads sono la tutela della persona, il rispetto della sua volontà, dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni e il principio di solidarietà anche familiare.

L’art. 408 cod.civ stabilisce che la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

Nella scelta il giudice preferisce, ove possibile:

– il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente;

– il padre, la madre, il figlio,il fratello o la sorella;

– il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.

Il Giudice quando ne ravvisa l’opportunità e, nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea ovvero uno dei soggetti (persone giuridiche, enti pubblici, associazioni o fondazioni) al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario

L’AdS deve avere cura della persona del beneficiario, tener conto dei suoi bisogni ed esigenze; deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere  e il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario.

L’AdS deve altresì:

– presentare una relazione scritta (depositandola in cancelleria) sulle condizioni di vita, personali e sociali del beneficiario allegando, di regola, un rendiconto con le principali voci di entrata e di spesa; la relazione va presentata secondo la frequenza stabilita dal giudice tutelare nel decreto di nomina (con cadenza semestrale oppure annuale);

– promuovere l’intervento del Giudice Tutelare  per le opportune modifiche del decreto e segnalare ogni mutamento nelle condizioni di vita o ogni bisogno che possano rilevare ai fini della modifica del decreto, di una attenta gestione delle esigenze del beneficiario, o ai fini della stessa chiusura del procedimento;

– chiedere la revoca dell’AdS per superamento delle menomazioni o infermità che l’hanno giustificata o la cessazione dell’AdS per morte del Beneficiario;

– consegnare i beni e presentare il conto finale della amministrazione dopo la cessazione dell’incarico.

L’AdS può essere nominato in via provvisoria o a tempo indeterminato, può anche essere nominato per un solo determinato atto.

L’ufficio di AdS è gratuito (art. 379 richiamato dall’art. 411 cod civ)  anche se il Giudice Tutelare può liquidare un’ equa indennità in considerazione della entità del patrimonio e della difficoltà della amministrazione.

Nella prassi si è soliti valorizzare la professionalità di colui che svolge l’incarico (sia egli avvocato o praticante o collaboratore di uno studio legale o notarile o commercialista, ecc) e liquidare una indennità.

L’entità del compenso varia in relazione alla attività svolta e alla entità del patrimonio del beneficiario, ma viene assunto, per prassi, come criterio di quantificazione quello offerto dalle tabelle di liquidazione degli onorari degli avvocati previste per le attività stragiudiziali.

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