Cos’è il Download




Il download, termine di derivazione anglosassone, equivale al nostro “scaricare”.

In ambito informatico il download consiste nello scaricare da un sito remoto determinati file (programmi).

Attraverso la procedura di download si trasferiscono così interi file per l’archiviazione locale presso il proprio PC  onde consentirne il loro uso successivo.

Il download differisce quindi dallo streaming, in cui i dati vengono utilizzati quasi immediatamente, mentre la loro trasmissione è ancora in corso.

Il caso emblematico è quello offerto da You Tube dove assistiamo alla riproduzione di filmati senza averli preventivamente archiviati nel nostro PC.

Le operazioni di download sono lecite quando il tutto avviene nel rispetto delle disposizioni  del titolare dei file scaricati.

Si può trattare di file di libero utilizzo e quindi non coperti da alcuna privativa oppure di file assoggettati al diritto di autore il cui utilizzo tramite il download viene generalmente concesso all’utente a fronte di un corrispettivo.

A volte può poi anche accadere che l’utilizzo dei programmi scaricati,  concesso da titolare a fronte di un corrispettivo, sia assoggettato ad un periodo di prova durante il quale l’utente può utilizzarli gratuitamente onde verificarne le funzionalità dopodichè potrà procedere all’acquisto,

In caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto, il programma cesserà di funzionare.

Come dicevo poc’anzi, normalmente i programmi che scarichiamo sono assistiti dal diritto di autore.

Ciò significa che il loro utilizzo da parte dell’utente deve essere preventivamente autorizzato dal loro titolare.

Non va infatti dimenticato che in base al dettato dell’articolo 2575 c.c. “formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l’espressione“.

Conseguentemente anche film, musica, foto, software e files in generale scaricati da internet sono assoggettati a tale privativa.

Ogni attività come la duplicazione, la pubblicazione, la messa in commercio e altri comportamenti similari sono pertanto protetti dalla legge sul diritto d’autore.

Lo stesso vale anche con riferimento al download.


Principio generale è quello di cui all’art. 171 (comma a bis) secondo cui è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendolo in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi, genere un’opera dell’ingegno protetta da o parte di essa”

In buona sostanza ciò significa che è inibita qualunque divulgazione non autorizzata tramite internet di opere coperte dal diritto di autore.

Ma cosa accade nel caso in cui l’utilizzo del file scaricato avvenga a fini strettamente personali?

L’esempio potrebbe essere quello del film scaricato sul proprio PC per la sua successiva visione in ambito familiare.

Si tratta anche in questo caso di un’ attività illecita con ricadute sotto il profilo sanzionatorio.

Dispone l’art.  174 ter della legge sul diritto di autore: “Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale“).

Sanzione aggravata sia sotto il profilo della sua entità che sotto quello delle sanzioni accessorie qualora ricorrano determinate condizioni.

Dispone infatti il secondo comma dell’art. 174 ter: “In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1.032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell’autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale“.


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