Cosa accade nel caso di vacanza impedita per sopraggiunta malattia




Il caso, abbastanza ricorrente, riguarda la sopraggiunta malattia che impedisce al viaggiatore di affrontare il viaggio e la vacanza.

Può a questo punto il viaggiatore ottenere la restituzione di quanto pagato al tour operator?

La risposta è sì.

In tale senso si è espressa la Cassazione con la sentenza 10.7.2018, n. 1804, così confermando le precedenti pronunce del Giudice di Pace e del Tribunale di Bologna.

I termini della vicenda sono i seguenti.

Tizio e Caia convenivano in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Bologna, la società Alfa e, premesso di aver acquistato presso la medesima un pacchetto turistico “all inclusive” al quale avevano dovuto rinunciare a causa della grave ed improvvisa patologia che aveva colpito Tizio, domandavano la condanna della società alla restituzione della somma da loro pagata come prezzo dell’intera prestazione pattuita.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda.

A seguito dell’interposto appello il Tribunale di Bologna confermava la pronuncia del Giudice di Pace.

Investita della vicenda la Corte di Cassazione confermava le precedenti pronunce di merito.







In particolare osservava la S.C. che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 1345 e 1463 c.c., inquadrando la fattispecie in esame nell’ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti.

Rilievi, questi, che trovano riscontro in precedenti pronunce della stessa S.C. laddove si è affermato che “la causa in concreto – intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato – conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell’economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall’altra.” ( cfr. Cass. 8100/2013; Cass. 12069/2017 ).

Pertanto il Tribunale di Bologna, nella congiunta valutazione della causa e dei motivi che avevano indotto all’acquisto del pacchetto turistico, aveva dato forma al concetto di “causa concreta del contratto” attinente all’aspetto della funzione economico – sociale del negozio giuridico posto in essere ( cfr. anche in motivazione Cass. 26958/2007 ) e, valutando il gravissimo impedimento che non aveva consentito ai contraenti di fruirne, ha correttamente applicato il principio sopra enunciato con il quale la previsione di cui all’art. 1463 c.c risulta perfettamente compatibile, con riferimento a tutti i contraenti.

Ragione per cui attuale il diritto di Tizio e Caia alla restituzione della somma da loro pagata.





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