Sentenza di patteggiamento: rilevanza nel processo civile
La Cassazione Penale (con la sentenza 30.7.2018, n. 20170) ritorna sul punto della rilevanza o meno della sentenza di patteggiamento nel processo civile.
Va preliminarmente osservato che si tratta di un argomento sul quale si annoverano tre diversi orientamenti.
Secondo un primo orientamento, la sentenza di patteggiamento presuppone pur sempre un’ammissione di colpevolezza, e di conseguenza ha l’effetto di invertire l’onere della prova: per effetto di essa, si sostiene, deve essere il convenuto che ha patteggiato a provare l’inesistenza dei fatti che gli sono stati addebitati col capo di imputazione, e non l’attore a provarne l’esistenza.R.G.N. 21212/14 Udienza del 30 maggio 2018.
Secondo questo orientamento “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall’onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (così Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016, Rv. 638849 – 01; nello stesso senso, Sez. L – , Sentenza n. 30328 del 18/12/2017, Rv. 646556 – 01; Sez. 5 – , Ordinanza n. 13034 del 24/05/2017, Rv. 644241 – 01; Sez. L – , Sentenza n. 5313 del 02/03/2017, Rv. 643271 – 02; Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016, Rv. 638849 – 01; Sez. U, Sentenza n. 21591 del 20/09/2013, Rv. 627453 – 01; Sez. U, Sentenza n. 17289 del 31/07/2006, Rv. 591413 – 01, con l’avvertenza che in queste ultime due occasioni la questione venne decisa dalle Sezioni Unite ratione materiae, e non perché fosse stato loro devoluto il problema oggi in esame).
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Un secondo orientamento ritiene invece che la sentenza di patteggiamento non inverta affatto l’onere della prova, ma costituisca un semplice “elemento di convincimento” liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza un mero indizio.
Ha ritenuto, in particolare, Sez. 2, Sentenza n. 26250 del 06/12/2011, Rv. 620500 – 01, che “poiché la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice Pagina 6 R.G.N. 21212/14 Udienza del 30 maggio 2018 civile ai fini degli accertamenti di sua competenza” (nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 10847 del 11/05/2007, Rv. 596445 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3626 del 24/02/2004, Rv. 570436 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6863 del 06/05/2003, Rv. 562674 – 01).
In tale orientamento va però rilevato che si rinvengono decisioni le quali, pur formalmente qualificando la sentenza di patteggiamento un mero indizio, lo ritengono poi così rilevante, da giungere ad affermare che “il giudice non può disattenderlo senza motivare” (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26263 del 06/12/2011, Rv. 620670 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23906 del 19/11/2007, Rv. 600265 – 01; Sez. L, Sentenza n. 20765 del 26/10/2005, Rv. 584102 – 01; Sez. L, Sentenza n. 9358 del 05/05/2005, Rv. 581838 – 01; Sez. L, Sentenza n. 4193 del 21/03/2003, Rv. 561308 – 01).
Un terzo orientamento, infine, ritiene che la lettera dell’art.444 c.p.p. sia chiara e non consenta nessuna interpretazione manipolatrice: tale orientamento pertanto esclude, sulla base dell’interpretazione letterale, che la sentenza penale di patteggiamento possa costituire una ammissione di responsabilità, e nega che possa avere qualsiasi efficacia vincolante o probatoria nel processo civile.
Ha ritenuto, in particolare, Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011, Rv. 617668 – 01, che “non può farsi discendere dalla sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell’imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile” (nello stesso senso, Sez. 1 – , Sentenza n. 27835 del 22/11/2017, Rv. 646068 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011, Rv. 617668 – 01; Sez. L, Sentenza n. 7196 del 29/03/2006, Rv. 589238 – 01; Sez. L, Sentenza n. 6047 del 16/04/2003, Rv. 562204 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15572 del 11/12/2000, Rv. 542559 – 01; Sez. 3, Pagina 7 R.G.N. 21212/14 Udienza del 30 maggio 2018 Sentenza n. 6218 del 15/05/2000, Rv. 536510 – 01; Sez. L, . Sentenza n. 9976 del 08/10/1998, Rv. 519536 – 01).
Preferendo una soluzione intermedia, con la richiamata pronuncia 20170/2018 la Cassazione ha inteso aderire al secondo orientamento.
Ragione per cui la sentenza di patteggiamento non può assumere un carattere vincolante nel processo civile ma solo indiziario, rappresentando un elemento di convincimento da lasciarsi al prudente apprezzamento del giudice.
Discussione